Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2003, n. 42, art.2, la Corte costituzionale si è espressa sulla l.r. 42/2003 con la sentenza con la sentenza n. 26 del 24 gennaio 2005, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, che inserisce l’art. 22-ter, commi 1, 2, 3, nella legge regionale n. 32 del 2002, nella parte in cui include tra i destinatari suoi e del regolamento previsto dall’art. 22-bis, le amministrazioni statali e gli enti pubblici nazionali esistenti nel territorio regionale.

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