Comma abrogato dalla L.R. del 03/01/2005 n. 1. Il comma 2 così recitava: Gli interventi consentiti per il recupero del patrimonio edilizio esistente sono quelli definiti dall'articolo 4 comma 2 della legge regionale 14 ottobre 1999 n. 52 (Nuove norme sulle concessioni, le autorizzazioni e le denuncie d'inizio attività edilizie- Disciplina dei controlli nelle zone soggette al rischio sismico- Disciplina del contributo di concessione - Sanzioni e vigilanza sull'attività urbanistico/edilizia. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 23 maggio 1994, n. 39 e modifica della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69) e successive modifiche."

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