La L.R. 10/11/2014, n. 65 ha abrogato i seguenti articoli, fermo restando quanto previsto nelle disposizioni transitorie e finali di cui al capo I, a decorrere dall’entrata in vigore della stessa L.R. 65/2014, così recitavano:

"Art. 54 (Modifiche all’articolo 47 ter della l.r. 1/2005) — 1. Dopo il comma 3 dell’articolo 47 ter della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), è inserito il seguente:

“3 bis. Sulle previsioni che fanno riferimento a progetti definitivi di opere portuali finanziati per almeno il cinquanta per cento dallo Stato e di importo superiore a venticinque milioni di euro, oltre all’acquisizione della valutazione dell’idoneità tecnica di cui al comma 3, è richiesto il parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 127, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).”.

Art. 55 (Modifiche all’articolo 47 quater della l.r. 1/2005) — 1. Dopo il comma 1 dell’articolo 47 quater della l.r. 1/2005, è inserito il seguente:

“1 bis. Sui progetti definitivi di opere portuali finanziati per almeno il cinquanta per cento dallo Stato e di importo superiore a venticinque milioni di euro, oltre all’acquisizione della valutazione dell’idoneità tecnica di cui al comma 1, è richiesto il parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 127, comma 3, del d.lgs. 163/2006.”.

Art. 56 (Modifiche all’articolo 79 della l.r.1/2005) — 1. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 79 della l.r. 1/2005 è abrogata.

2. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 79 della l.r. 1/2005 è sostituita dalla seguente:

“b) interventi di manutenzione straordinaria, ossia le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e che si tratti di interventi diversi da quelli disciplinati dall’articolo 80, comma 2, lettera a); detti interventi di manutenzione straordinaria non possono comportare modifiche della destinazione d’uso;”.

Art. 57 (Sostituzione dell’articolo 80 della l.r. 1/2005) — 1. L’articolo 80 della l.r. 1/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 80 - Attività edilizia libera

1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e dei regolamenti edilizi, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, nonché delle disposizioni di cui al d.lgs. 42/2004 e di cui all’articolo 79, comma 4, i seguenti interventi sono eseguiti senza titolo abilitativo:

a) gli interventi di manutenzione ordinaria;

b) gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, oppure di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;

c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;

d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari, a condizione che non incidano su sistemazioni storiche dei terreni realizzate ai fini delle pratiche colturali agricole oppure della difesa del suolo;

e) l’installazione di serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola.

2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione comunale, comprensiva dell’identificazione dell’immobile o dell’unità immobiliare oggetto di intervento, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:

a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 79, comma 2, lettera b), ivi compresa l’apertura di porte interne e lo spostamento di pareti interne, nonché le opere e le modifiche necessarie per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, sempre che tali interventi non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, non comportino modifiche della destinazione d’uso né aumento del numero delle medesime;

b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità, comunque entro un termine non superiore a novanta giorni;

c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, nel rispetto delle disposizioni regionali e comunali in materia di contenimento dell’impermeabilizzazione del suolo, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque a fini irrigui, volumi tecnici interrati e locali tombati consimili;

d) le aree ludiche senza fini di lucro, quali sistemazioni di spazi esterni per il gioco e il tempo libero attraverso l’installazione di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie, e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

3. L’installazione di impianti e manufatti per la produzione di energia che non necessitano di titolo edilizio è disciplinata dall’articolo 17 della legge 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia).

4. L’interessato agli interventi di cui al comma 2, allega alla comunicazione di inizio dei lavori le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e, limitatamente agli interventi di cui alla lettera a) del medesimo comma 2, i dati identificativi dell’impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori.

5. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera a), l’interessato, unitamente alla comunicazione di inizio lavori, trasmette all’amministrazione comunale una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiari preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi le vigenti norme non prevedono il rilascio di un titolo abilitativo.

6. Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l’interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale nel termine di cui all’articolo 34 quinquies, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, (Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.

7. La mancata comunicazione dell’inizio lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica, di cui ai commi 2 e 5 del presente articolo, comportano la sanzione pecuniaria pari a 258,00 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione.

8. Al fine di semplificare il rilascio del certificato di prevenzione incendi per le attività di cui ai commi 1 e 2, il certificato stesso, ove previsto, è rilasciato in via ordinaria con l’esame a vista. Per le medesime attività, il termine di cui al primo periodo dell’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59), è ridotto a trenta giorni.”.

Art. 58 (Modifiche all’articolo 129 della l.r. 1/2005) — 1. Dopo il comma 2 dell’articolo 129 della l.r. 1/2005 è inserito il seguente:

“2 bis. Le misure di cui al comma 2, si applicano anche quando il comune accerta l’inizio o l’esecuzione di uno degli interventi di cui all’articolo 80 in una delle aree soggette ai vincoli indicati nel comma 2 medesimo.”.

Art. 59 (Modifiche all’articolo 135 della l.r. 1/2005) — 1. Il primo periodo del comma 1 dell’articolo 135 della l.r. 1/2005 è sostituito dal seguente:

“L’esecuzione di opere di cui all’articolo 79 comma 1, lettere b), d), e) ed f), e comma 2, lettere b) e c), in assenza di denuncia di inizio dell’attività o in difformità da essa, comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile valutato dall’ufficio tecnico comunale conseguente alla realizzazione delle opere stesse e comunque in misura non inferiore a euro 516,00.”.

Art. 60 (Inserimento dell’articolo 135 bis nella l.r. 1/2005) — Dopo l’articolo 135 della l.r. 1/2005 è inserito il seguente:

“Art. 135 bis - Interventi di attività edilizia libera realizzati in difformità rispetto alle prescrizioni degli strumenti urbanistici dei comuni

1. Salvi i casi soggetti alla sanzione della demolizione e del ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’articolo 129, comma 2 bis, gli interventi indicati nell’articolo 80 eseguiti in difformità rispetto alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed atti comunali, comportano la sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile valutato dall’ufficio tecnico comunale conseguente alla realizzazione delle opere stesse e, comunque, in misura non inferiore a euro 516,00.

2. Quando gli interventi di cui all’articolo 80, sono eseguiti su immobili comunque vincolati da leggi statali e regionali senza il preventivo rilascio di autorizzazioni o nulla-osta necessari oppure in violazione di detti atti, l’autorità competente della tutela del vincolo, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del contravventore.”."

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