Il comma 1 dell’art. 54 della L.R. 24/02/2016, n. 1 dispone:

“1. I dirigenti responsabili, o loro delegati, degli uffici provinciali facenti parte del Comitato regionale di coordinamento per la bonifica dei siti inquinati, di cui all’articolo 8 ter della l.r. 25/1998, nonché i rappresentanti delle province facenti parte del Comitato regionale di coordinamento, di cui all’articolo 15 bis della l.r. 89/1998, decadono a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e gli organismi rimangono validamente costituiti in assenza di tali membri.”

Dalla redazione