La L.R. 10/11/2014, n. 65 ha abrogato il presente articolo, fermo restando quanto previsto nelle disposizioni transitorie e finali di cui al capo I, a decorrere dall’entrata in vigore della stessa L.R. 65/2014, così recitava:

“Art. 17 - (Inserimento dell’articolo 35 bis nella l.r. 1/2005) — 1. Dopo l’articolo 35 della l.r. 1/2005 è inserito il seguente articolo 35 bis:

“Art. 35 bis - Interventi regionali per la valorizzazione dei beni immobili e delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico e comprese negli statuti dei piani strutturali comunali

2. La Regione concorre alla valorizzazione dei beni immobili e delle aree di notevole interesse pubblico, anche attraverso la concessione di contributi agli enti locali e alle associazioni senza fini di lucro, nell’ambito delle procedure di cui alla legge regionale 1° febbraio 1995, n. 14 (Disciplina degli atti e delle procedure della programmazione e degli interventi finanziari regionali nei settori delle attività e dei beni culturali).””

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