La L.R. 10/11/2014, n. 65 ha abrogato il presente articolo, fermo restando quanto previsto nelle disposizioni transitorie e finali di cui al capo I, a decorrere dall’entrata in vigore della stessa L.R. 65/2014, così recitava:

"Art. 61 (Inserimento dell’articolo 17 ter nella l.r. 1/2005) — 1. Dopo l’articolo 17 bis della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), è aggiunto il seguente:

“Art. 17 ter (Disposizioni per la pianificazione delle grandi strutture di vendita) — 1. Le previsioni di grandi strutture di vendita di cui alla l.r. 28/2005, ivi comprese le opere pubbliche non lineari connesse, sono consentite esclusivamente se sostenibili a livello di ambito sovracomunale e, nel caso di nuova edificazione, a condizione che non sussistano alternative di riutilizzazione e riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti.

2. Gli ambiti sovracomunali di cui al comma 1, sono individuati nell’allegato A esclusivamente ai fini della pianificazione delle grandi strutture di vendita. Tale allegato è modificato con deliberazione del Consiglio regionale.

3. Il comune che intende prevedere nel piano strutturale e nel regolamento urbanistico o loro varianti aree destinate all’insediamento di grandi strutture di vendita invia ai comuni appartenenti all’ambito sovracomunale, ai comuni confinanti ricadenti in un ambito d’interesse sovracomunale diverso, alla Regione e alla provincia gli elaborati del piano strutturale e del regolamento urbanistico relativi alle previsioni oggetto della conferenza e convoca una conferenza di pianificazione tra le strutture tecniche dei suddetti enti.

4. Qualora le previsioni di grandi strutture di vendita si sostanzino in interventi di riutilizzo del patrimonio edilizio esistente, il comune invia gli elaborati solo alla Regione e alla provincia e convoca la conferenza di pianificazione cui partecipano tali enti.

5. La conferenza di cui ai commi 3 e 4, verifica che le previsioni siano coerenti con le prescrizioni e gli indirizzi di cui all’articolo 48, comma 4, lettera e), e che sussista la condizione di cui al comma 1 e indica gli eventuali interventi compensativi degli effetti indotti sul territorio. Nel caso di cui al comma 4, la conferenza verifica se sussistono le condizioni per applicare la perequazione territoriale di cui all’articolo 70 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di commercio per l’attuazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1. Modifiche alla l.r. 28/2005 e alla l.r. 1/2005). Qualora tali condizioni sussistano il comune convoca alla conferenza anche i comuni di cui al comma 3.

6. La conferenza di cui ai commi 3 e 4, decide a maggioranza dei presenti entro il termine di sessanta giorni dallo svolgimento della prima riunione. Si intende favorevolmente espresso il voto delle amministrazioni assenti nella seduta conclusiva in cui viene approvato il verbale della conferenza. Il parere di non sostenibilità espresso dalla Regione è vincolante.

7. A seguito del pronunciamento positivo della conferenza il comune procede alla formazione dello strumento o dell’atto secondo le procedure di cui al titolo II.

8. Nel caso in cui la conferenza accerti la necessità di variare lo strumento della pianificazione di altro ente si procede mediante accordo di pianificazione ai sensi dell’articolo 22.”."

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