Comma abrogato dalla L.R. del 05/08/2003 n.43. Il comma 1 così recitava: Il Consiglio regionale stabilisce, ai fini della convenzione prevista dal comma 2, criteri e parametri per la determinazione del costo delle aree, in misura tale che la sua incidenza non superi il 20 per cento del costo di costruzione come definito ai sensi dell'articolo 20.

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