Articolo abrogato dalla L.R. 25/06/2020, n. 45.

L’articolo 11 così recitava:

“Art. 11 - Regime indennitario per la realizzazione di casse di espansione. Modifiche all’articolo 31 della l.r. 67/2003

1. Il comma 3 dell’articolo 31 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività), è sostituito dal seguente:

“3. Ai proprietari delle aree di cui al comma 1, è corrisposto un indennizzo pari a un terzo dell’indennità spettante per la medesima area in conformità ai criteri previsti dalla normativa vigente in materia di espropriazione. Tale indennizzo può essere incrementato fino ad massimo di un ulteriore terzo, proporzionalmente all’aumento di frequenza di allagamento, così come determinata nel progetto dell’opera idraulica.”.

2. Il comma 4 dell’articolo 31 della l.r. 67/2003 è sostituito dal seguente:

“4. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di calcolo dell’indennità di cui al comma 3, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa vigente in materia di espropriazione.”.

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