La L.R. 10/11/2014, n. 65 ha abrogato il presente articolo, fermo restando quanto previsto nelle disposizioni transitorie e finali di cui al capo I, a decorrere dall’entrata in vigore della stessa L.R. 65/2014, così recitava:

"Art. 41 (Sostituzione dell’articolo 142 della l.r. 1/2005) — 1. L’articolo 142 della l.r. 1/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 142 - Varianti in corso d’opera

1. Non si procede alla demolizione oppure all’applicazione delle sanzioni di cui al presente capo nel caso di realizzazioni di varianti, purché sussistano tutte le condizioni di cui all’articolo 83 bis, comma 1.

2. Le varianti non devono comunque riguardare immobili per i quali non sono consentiti interventi eccedenti la categoria del restauro e risanamento conservativo, così come definita dall’articolo 79, comma 2, lettera c).”."

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