La L.R. 10/11/2014, n. 65 ha abrogato il presente articolo, fermo restando quanto previsto nelle disposizioni transitorie e finali di cui al capo I, a decorrere dall’entrata in vigore della stessa L.R. 65/2014, così recitava:

"Art. 28 (Sostituzione dell’articolo 126 della l.r. 1/2005) — 1. L’articolo 126 della l.r. 1/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 126 - Versamento del contributo

1. Il contributo di cui all’articolo 119, è corrisposto al comune all’atto del ritiro del permesso di costruire o, nel caso di SCIA al momento della presentazione della stessa.

2. Il contributo di cui al comma 1, è calcolato dal comune all’atto del rilascio del provvedimento di permesso di costruire; nel caso di SCIA è calcolato dal progettista abilitato al momento della presentazione della stessa.

3. Il contributo può essere rateizzato in non più di sei rate semestrali. In tale ipotesi, gli obbligati sono tenuti a prestare al comune idonee garanzie fideiussorie.”. "

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