La L.R. 10/11/2014, n. 65 ha abrogato il presente articolo, fermo restando quanto previsto nelle disposizioni transitorie e finali di cui al capo I, a decorrere dall’entrata in vigore della stessa L.R. 65/2014, così recitava:

"Art. 12 (Modifiche all’articolo 77 della l.r. 1/2005) — 1. Il comma 6 dell’articolo 77 della l.r. 1/2005 è sostituito dal seguente:

“6. Sono subordinati a SCIA le opere e gli interventi di cui all’articolo 79, in conformità con le vigenti norme urbanistiche, edilizie e con gli adempimenti di cui all’articolo 84.”.

2. Il comma 7 dell’articolo 77 della l.r. 1/2005 è abrogato. "

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