Articolo abrogato dalla L.R. 30/05/2017, n. 25.

L’articolo 22 così recitava:

“Art. 22 - Ricorso alla conferenza di servizi

1. La conferenza di servizi costituisce una modalità generale di semplificazione dell’azione amministrativa cui la Regione può ricorrere, nelle fasi preliminare, istruttoria e decisoria del procedimento amministrativo, qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento stesso.

2. La Regione procede alla convocazione della conferenza di servizi quando è necessario acquisire intese, concerti, nulla-osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni. In tal caso la conferenza può essere convocata:

a) immediatamente, al fine di acquisire gli atti di assenso necessari;

b) quando gli atti di assenso non siano stati rilasciati entro trenta giorni dalla richiesta;

c) quando, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, sia intervenuto il dissenso di una o più delle amministrazioni interpellate.

3. Abrogato

4. Abrogato

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