Comma abrogato dal D.P.G.R. del 25/03/2010 n. 35/R. Il comma 1 e 3 dell’articolo 15 così recitavano: “1. Ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera a) della legge, gli eventi promozionali non possono essere superiori a venti per anno solare e sono comunicati al comune di competenza. Nel caso in cui gli eventi durino più di un giorno, ogni giorno è computato come un evento.

3. La prevalenza dei prodotti aziendali o comunque dei prodotti reperiti presso aziende agricole locali, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera b) della legge, sussiste quando gli ingredienti che caratterizzano le pietanze proposte, nonché il vino e l’olio, sono costituiti da questi prodotti.”

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