Articolo abrogato dal D.P.G.R. del 25/03/2010 n. 35/R. L’articolo 21 così recitava: “ 1. La produzione e somministrazione di pasti nel corso degli eventi di cui all’articolo 16 della legge deve essere proporzionata alle capacità produttive dell’azienda o delle aziende con le quali esiste un accordo ai sensi dell’articolo 5 comma 2 della legge.

2. Nel caso in cui non siano presenti locali autorizzati ai sensi della l. 283/1962, sono consentite preparazioni alimentari semplici, a basso profilo di rischio e a consumo immediato, quali per esempio bruschette, grigliate, necci. In ogni caso deve essere garantita la corretta conservazione degli alimenti.

3. Per la preparazione dei pasti nel corso degli eventi possono essere utilizzate la cucina dell’imprenditore e zone di cottura poste all’esterno degli edifici.

4. Qualora non sia utilizzato materiale monouso devono essere disponibili strumenti per lavaggio delle stoviglie.”

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