Articolo abrogato dal D.P.G.R. del 25/03/2010 n. 35/R. L’articolo 20 così recitava: “ 1. I locali polifunzionali delle aziende agrituristiche adibiti a cucine-laboratori per la preparazione di pasti, alimenti e bevande devono avere i seguenti requisiti: a) sufficiente aerazione ed illuminazione naturale garantita dalla presenza di aperture sull’esterno. In relazione alla superficie illuminante e alle altezze medie, si applica quanto previsto all’art. 26, commi 1, 2, 3 e 4; b) superficie minima di 9mq fino a 12 pasti, con un incremento di 0,20mq per ogni pasto oltre i dodici. La superficie può essere costituita dalla sommatoria dei locali adibiti rispettivamente alle funzioni di cui alle lettere f), g) e h); c) pareti trattate o rivestite con materiale impermeabile lavabile e disinfettabile fino ad un’altezza minima di 2m; d) pavimento ben connesso lavabile e disinfettabile; e) finestre e porte esterne protette da dispositivo contro gli insetti ed i roditori; f) zona di lavaggio e preparazione alimenti, dotata di lavello; g) zona di cottura; h) zona di lavaggio stoviglie, attrezzata con lavello e lavastoviglie; i) lavamani o lavello della zona lavaggio stoviglie purché dotato di comando di erogazione acqua non manuale e attrezzato con sapone liquido o in polvere e asciugamani monouso; j) contenitore per rifiuti con comando a pedale; k) cappa sovrastante il punto di cottura, dimensionata in modo tale da poter convogliare all’esterno i fumi ed i vapori oltre il colmo del tetto; l) tavoli da lavoro con superficie lavabile; m) armadietti per riporre le stoviglie; n) armadio chiuso per il deposito dei materiali per la pulizia e la disinfezione, o apposito locale separato da quello dove gli alimenti e le bevande vengono immagazzinati, lavorati, trasformati, serviti e consumati; o) lavastoviglie, anche di tipo non industriale, qualora siano previsti non più di 20 pasti; p) frigorifero, anche di tipo non industriale, di capacità adeguata e dotato di termometro di massima e di minima; q) spazio, o locale, idoneo per lo stoccaggio e la conservazione degli alimenti con scaffali in materiale lavabile e disinfettabile; r) servizi igienici per gli operatori alimentari aventi i requisiti di cui al c.2.  2. I servizi igienici per gli operatori alimentari devono avere in particolare i seguenti requisiti: a) non essere direttamente comunicanti con il locale autorizzato; b) avere uno spogliatoio, eventualmente identificabile con l’antibagno dei servizi igienici e dotato di armadietti individuali a doppio scomparto, lavabili e disinfettabili, in numero corrispondente a quello degli addetti. La porta dell’antibagno deve essere dotata di dispositivo per la chiusura automatica; c) essere dotati di lavabo ad acqua corrente con comando di erogazione acqua non manuale, distributore di sapone liquido o in polvere e con asciugamani monouso. 3. Nel caso in cui il locale autorizzato sia all’interno o nelle vicinanze dell’abitazione, è ammessa la possibilità di utilizzare i locali dell’abitazione quali spogliatoi e i servizi igienici dell’abitazione, purché diversi da quelli a disposizione del pubblico.”

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