Articolo abrogato dal D.P.G.R. del 25/03/2010 n. 35/R. L’articolo 30 così recitava: “1. I controlli per la verifica del corretto funzionamento della piscina sono distinti in controlli interni, eseguiti a cura del responsabile della piscina, e controlli esterni di competenza dell’azienda USL.

2. Il responsabile della piscina deve garantire la corretta gestione, sotto il profilo igienico-sanitario, di tutti gli elementi funzionali che concorrono alla sicurezza della piscina, secondo le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5.

3. I controlli interni sono eseguiti dall’imprenditore o dal personale da lui incaricato e riguardano la qualità dell’acqua, in ragione degli accessi alla piscina. Chi esegue i controlli deve essere a conoscenza della quantità e della qualità dei prodotti utilizzati per la disinfezione dell’acqua.

4. Qualora, in seguito all’autocontrollo effettuato, il responsabile riscontri valori dei parametri igienico-sanitari in contrasto con la corretta gestione della piscina, deve provvedere per la soluzione del problema e/o al ripristino delle condizioni ottimali.

5. La conduzione della piscina deve prevedere controlli periodici o forme di assistenza programmate.”

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