Capo abrogato dal D.P.G.R. 09/10/2019, n. 62/R, così recitava:

“CAPO II - Disposizioni per il coordinamento delle procedure di via e AIA

Art. 2 - Presentazione dell'istanza e verifica della completezza formale della documentazione

1. Il soggetto proponente che intenda avvalersi del coordinamento procedimentale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) presenta alla struttura regionale competente per il rilascio dell'AIA, di seguito denominata "struttura procedente" un'unica istanza contenente gli elementi previsti dalle rispettive normative in materia di VIA e di AIA corredata della documentazione progettuale e ambientale di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 152/2006, e integrata dalle informazioni e dagli elaborati previsti dall'articolo 10, comma 1-bis del medesimo decreto, ivi incluse le attestazioni del pagamento dei rispettivi oneri istruttori.

All'istanza è inoltre allegata la documentazione prevista per il rilascio di eventuali ulteriori atti di assenso richiesti, necessari alla realizzazione del progetto.

2. Contestualmente alla presentazione dell'istanza e dell'allegata documentazione progettuale ed ambientale, si dà luogo alla pubblicazione dell'avviso, predisposto dal proponente, con le modalità di cui all'articolo 24 del D.Lgs. 152/2006. Nell'avviso è data evidenza che il progetto è sottoposto al procedimento coordinato di VIA e di AIA e sono riportati gli elementi previsti dalle normative di riferimento. Un avviso è inoltre contestualmente pubblicato, a cura della struttura operativa per la VIA di cui all'articolo 47 della L.R. 10/2010, di seguito denominata "struttura operativa", sul sito web della Regione Toscana.

3. Sul sito web della Regione Toscana sono pubblicati specifici fac-simile di istanza e di avviso al pubblico.

4. La struttura regionale procedente, in raccordo con la struttura operativa e con il supporto delle altre strutture regionali interessate nonché delle amministrazioni competenti al rilascio degli atti di assenso richiesti, procede all'esame preliminare e coordinato della documentazione di cui ai commi 1 e 2, verificandone la completezza formale sia ai fini VIA che ai fini autorizzativi. Ove necessario, entro trenta giorni dalla presentazione della istanza, richiede al proponente, in un'unica soluzione, l'integrazione formale della documentazione assegnando un termine non superiore a 30 giorni per la consegna della medesima, fatta salva la facoltà del proponente di chiedere una proroga, ai sensi degli articoli 23, comma 4 e 29-ter, comma 4 del D.Lgs. 152/2006.

5. Il procedimento si intende interrotto fino alla presentazione, entro la scadenza stabilita, dell'integrazione formale della documentazione di cui al comma 4. Decorso inutilmente il termine stabilito o prorogato per la presentazione della documentazione richiesta, l'istanza si intende ritirata ed il procedimento è archiviato.


Art. 3 - Istruttoria tecnica del procedimento VIA AIA. Conferenza di servizi

1. Conclusa positivamente la fase di verifica di completezza formale ai sensi dell'articolo 2, la struttura procedente e la struttura operativa svolgono le attività di cui ai commi 2 e 3 coordinandosi al fine di garantire l'integrazione dell'istruttoria tecnica del procedimento di VIA e AIA.

2. La struttura procedente:

a) comunica al proponente e ai soggetti interessati l'avvio del procedimento coordinato di VIA e AIA;

b) cura gli adempimenti tecnico- istruttori del procedimento relativi all'AIA;

c) convoca, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), la conferenza di servizi per il rilascio coordinato dell'AIA e di tutti gli altri atti di assenso necessari alla realizzazione del progetto.

3. La struttura operativa cura gli adempimenti tecnico-istruttori del procedimento relativi alla VIA con il supporto degli enti e delle strutture regionali di cui all'articolo 47 della L.R. 10/2010 nonché le fasi di cui agli articoli 4 e 5 in raccordo con la struttura procedente.

4. La conferenza di cui al comma 1, lettera c) si articola:

a) in una o più riunioni preliminari di carattere istruttorio, cui possono partecipare tutte le strutture regionali e gli enti interessati, nell'ambito delle quali si procede in particolare:

1) alla ricognizione contestuale delle eventuali esigenze di integrazioni e chiarimenti documentali ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale, dell'AIA e degli altri atti di assenso richiesti;

2) all'esame contestuale delle problematiche concernenti la realizzazione del progetto ai fini della valutazione della sussistenza delle condizioni per il rilascio dell'AIA, e degli altri atti di assenso richiesti;

3) alla verifica della sussistenza delle condizioni di compatibilità ambientale del progetto mediante l'analisi integrata degli esiti della istruttoria tecnica interdisciplinare, tenuto conto dei pareri e dei contributi tecnico-istruttori pervenuti dai soggetti competenti in materia ambientale;

b) in una o più riunioni a carattere decisorio nell'ambito delle quali, qualora sussistano le condizioni di compatibilità ambientale, sono rilasciati l'AIA e le eventuali ulteriori determinazioni in materia ambientale nonché tutti gli altri atti di assenso comunque denominati necessari alla realizzazione del progetto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 14, comma 4 e 14-ter della L. 241/1990.

5. Ai fini della partecipazione alla fase decisoria della conferenza di servizi di cui al comma 4, lettera b), la struttura regionale procedente si coordina, ai sensi della legge regionale 23 luglio 2009 n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa), con le strutture regionali coinvolte nel rilascio degli atti di assenso per la formazione della posizione unica regionale.

6. Qualora con riferimento alla specifica installazione oggetto di valutazione, a causa del livello di definizione degli elaborati progettuali, non sia possibile il rilascio coordinato di tutti gli atti di assenso richiesti, necessari alla realizzazione del progetto, la conferenza dei servizi prevede modalità e tempi per il rilascio degli atti di assenso residui e per il coordinamento delle rispettive procedure di rilascio da parte dei soggetti competenti.


Art. 4 - Partecipazione del pubblico

1. Chiunque, entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso ai sensi dell'articolo 2 comma 2, può presentare osservazioni o memorie scritte in merito alla documentazione presentata dal proponente ai fini della VIA o a fini AIA alla struttura regionale procedente che la trasmette alla struttura operativa ai fini dello svolgimento della fase di partecipazione del pubblico.

2. Le osservazioni pervenute sono portate a conoscenza della conferenza, nell'ambito delle riunioni preliminari di cui all'articolo 3, comma 4 lettera a), a cura della struttura operativa.

3. Nel caso in cui, in esito all'istruttoria coordinata e alle sedute preliminari della conferenza di servizi, la documentazione integrativa e di chiarimento richiesta al proponente risulti sostanziale ai sensi dell'articolo 5, la struttura operativa dispone la pubblicazione di un nuovo avviso secondo le modalità di cui all'articolo 2 comma 2 e dà luogo nuovamente alla partecipazione del pubblico secondo le modalità di cui al comma 1.

4. La documentazione presentata dal proponente, unitamente alle eventuali osservazioni e controdeduzioni pervenute, è pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le ragioni di riservatezza, di tutela del segreto industriale e commerciale e di riservatezza dei dati di rilievo naturalistico.


Art. 5 - Integrazioni e chiarimenti documentali

1. Entro novanta giorni dall'avvio del procedimento, in esito all'istruttoria coordinata e sulla base delle esigenze rappresentate nelle sedute preliminari della conferenza di servizi di cui all'articolo 3, comma 4 lettera a), la struttura operativa può richiedere al proponente integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione presentata, relative agli aspetti di pertinenza della VIA, dell'AIA o degli altri atti di assenso richiesti.

2. La richiesta di integrazioni e chiarimenti di cui al comma 1 reca espressa indicazione della eventuale sostanzialità delle medesime e della conseguente necessità della pubblicazione di nuovo avviso, secondo quanto indicato all'articolo 4, comma 3.

3. Il soggetto proponente deposita le integrazioni presso la struttura operativa entro quarantacinque giorni dalla richiesta, eventualmente prorogabili, su istanza del proponente, di ulteriori quarantacinque giorni.

4. È fatta salva, per il soggetto proponente, la facoltà prevista dall'articolo 24, comma 9 del D.Lgs. 152/2006, in merito alla presentazione di integrazioni volontarie.


Art. 6 - Conclusione del procedimento coordinato: provvedimento unico di VIA ed AIA

1. Entro il termine del procedimento di cui agli articoli 24 e 26 del D.Lgs. 152/2006, la Giunta regionale, sulla base degli esiti della conferenza di servizi:

a) esprime, nell'esercizio della propria discrezionalità politico-amministrativa, la pronuncia di compatibilità ambientale;

b) adotta contestualmente, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 7 della l. 241/1990, la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizio in ordine al rilascio coordinato dell'AIA e degli altri atti di assenso richiesti, ove sussistano le condizioni di compatibilità ambientale.


Art. 7 - Adempimenti successivi al rilascio del provvedimento unico

1. Le funzioni amministrative relative al rinnovo, al riesame, alla modifica, all'aggiornamento ed al controllo dell'AIA rilasciata nell'ambito del procedimento coordinato di cui al presente capo, nonché all'applicazione delle relative sanzioni, sono svolte dalla struttura regionale competente in materia di AIA, con le modalità previste agli articoli 29-octies, 29 nonies, 29-decies, 29 quattuordecies del D.Lgs. 152/2006.

2. Le funzioni amministrative relative al rinnovo, alla modifica, all'aggiornamento ed al controllo degli altri titoli autorizzativi rilasciati nell'ambito del procedimento coordinato di cui al presente capo, sono espletate dalle competenti strutture regionali o, se diversi dalla Regione, dalle amministrazioni competenti al rilascio dei titoli stessi, secondo quanto previsto dalle normative di settore.”

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