Capo abrogato dal D.P.G.R. 09/10/2019, n. 62/R, così recitava:

“CAPO IV - Disposizioni per lo snellimento e il raccordo procedurale dei procedimenti di VIA postuma e di AIA di competenza regionale

Art. 13 - Installazioni soggette a procedura di VIA e di AIA

1. Nei casi di attività ed impianti in esercizio soggetti ad AIA ai sensi dell'articolo 29-bis e seguenti del D.Lgs. 152/2006 ed a VIA postuma di competenza regionale ai sensi all'articolo 43, comma 6 della L.R. 10/2010, il proponente presenta alla struttura regionale competente in materia di AIA, di seguito indicata "struttura regionale procedente", un'istanza di avvio del procedimento coordinato di VIA e di riesame dell'AIA secondo le modalità di cui all'articolo 73-bis della L.R. 10/2010 e del capo II del presente regolamento.

2. Il procedimento coordinato si svolge e si conclude con le modalità procedurali stabilite dalle norme di cui al comma 1.


Art. 14 - Installazioni soggette a procedura di verifica di assoggettabilità e di AIA

1. Nei casi attività ed impianti in esercizio soggetti ad AIA ai sensi dell'articolo 29 e seguenti del D.Lgs. 152/2006 ed a verifica di assoggettabilità a VIA postuma di competenza regionale, di cui all'articolo 43, comma 6 della L.R. 10/2010, il proponente presenta alla struttura regionale procedente, un'istanza di avvio del procedimento coordinato di verifica di assoggettabilità e di riesame dell'AIA, tenuto conto delle modalità procedurali di cui all'articolo 73-bis della L.R. 10/2010 e del capo II del presente regolamento, ove applicabili.

2. Il procedimento coordinato assicura l'unicità delle fasi di verifica della completezza formale della documentazione allegata alla istanza, di partecipazione del pubblico, di consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e degli altri soggetti interessati, di eventuale richiesta di integrazioni e chiarimenti, di valutazione degli impatti e di individuazione delle eventuali misure di mitigazione, compensazione e di monitoraggio.

3. Ai sensi dell'articolo 10, comma 1 del D.Lgs. 152/2006, il provvedimento conclusivo del procedimento coordinato di cui al presente articolo, adottato dal responsabile dalla struttura regionale procedente, dispone in merito alla esclusione o meno dalla VIA del progetto in esame e, in caso di esclusione, dispone in merito al riesame dell'AIA.

4. Nel caso in cui l'istruttoria coordinata di cui al comma 2 evidenzi la sussistenza di possibili effetti negativi e significativi sull'ambiente, è disposto l'assoggettamento a VIA del progetto ed il procedimento di riesame si interrompe, ferma restando la facoltà del proponente di attivare successivamente, il procedimento coordinato di VIA e di riesame dell'AIA, secondo le modalità di cui all'articolo 73-bis della L.R. 10/2010 e dell'articolo 13. In tal caso, il proponente ha facoltà di utilizzare le informazioni, i dati e le valutazioni già acquisite, nell'ambito dell'istruttoria coordinata di cui al presente articolo, facendone espresso richiamo nella documentazione da allegare all'istanza di procedimento coordinato di VIA e AIA.


Art. 15 - Attività soggette alle procedure di VIA e non soggette ad AIA

1. Nei casi di attività ed impianti in esercizio soggetti alle procedure di VIA, ma non soggetti ad AIA, le relative valutazioni sono svolte sul complesso delle opere e degli impianti di cui si compone l'attività in esame.

2. Per le opere e gli impianti, o parte di essi, oggetto di eventuale modifica, le procedure sono finalizzate ad individuare, descrivere e valutare i relativi impatti sull'ambiente e si concludono con un giudizio in ordine alla compatibilità ambientale o meno delle modifiche medesime e con l'individuazione di eventuali misure di mitigazione, compensazione o monitoraggio.

3. Per le opere e gli impianti esistenti, o parti di essi, non oggetto di modifica, le procedure di cui al comma 1 prendono in esame gli impatti determinati dall'attività in valutazione, come risultanti anche dai dati di monitoraggio raccolti nel tempo al fine di individuare specifiche misure, eventualmente necessarie, di mitigazione dell'impatto ambientale, nonché di compensazione e monitoraggio, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime misure in relazione all'attività esistente.

4. Le valutazioni di cui ai commi 2 e 3 prendono in esame gli impatti cumulativi delle eventuali modifiche rispetto alle opere ed agli impianti esistenti, in modo tale da considerare l'effetto globale dell'attività in esame comprensivo delle modifiche e delle parti di opere ed impianti preesistenti e non incise dalle modifiche.


Art. 16 - Norme comuni per i procedimenti di valutazione postuma

1. Le valutazioni svolte ai sensi delle disposizioni del presente capo tengono conto:

a) che una parte o la totalità delle attività sono esistenti ed insediate da tempo sul territorio;

b) della conformità dell'attività esistente a norme e standard in materia ambientale, come risultante dai dati di monitoraggio raccolti negli anni.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata ai sensi dell'articolo 65, comma 3 della L.R. 10/2010, sono definite specifiche modalità organizzative nonché indirizzi operativi per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente capo.”

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