Articolo abrogato dal D.P.G.R. 16/09/2020, n. 90/R., così recitava:

"Art. 14 - Studi medici che erogano prestazioni di endoscopia (articolo 48, comma 1, lettera e) della L.R. n. 51/2009)

1. Gli studi medici che erogano prestazioni di endoscopia effettuano solo attività nelle quali l'accesso alla cavità da esplorare avvenga tramite orifizio naturale, nel rispetto delle indicazioni regionali relative alla sicurezza del paziente.

2. Le attività di endoscopia ad accesso chirurgico percutaneo possono essere effettuate esclusivamente presso strutture ambulatoriali o di ricovero per acuti."

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