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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
"Art. 25 - Interventi per aree
1. La Provincia, i comuni e le società alle quali partecipano i comuni e eventualmente altri enti pubblici, unitamente a soggetti privati, acquisiscono o acquisiscono e apprestano, o eventualmente apprestano, aree e strutture per attività economiche, in armonia con gli strumenti urbanistici in vigore.
1-bis. La Provincia, inoltre, può apprestare aree di proprietà dei soggetti di cui al comma 1 o di altri soggetti, anche privati, su loro richiesta e con loro assenso sul progetto di apprestamento; l'apprestamento può essere parzialmente realizzato anche dai suddetti proprietari. Gli interventi di apprestamento sono regolati da una convenzione che prevede il rimborso alla Provincia o ai soggetti proprietari delle spese sostenute nei limiti stabiliti dalla deliberazione di cui all'articolo 35, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
1ter. La Provincia può altresì acquisire, ai sensi dell'articolo 27, le aree necessarie per la realizzazione della viabilità interna, comprensiva delle relative opere di urbanizzazione, idonea a garantire o a migliorare l'accesso ai lotti dove sia prevista la realizzazione di infrastrutture per l'insediamento di attività economiche, purché tale viabilità sia prevista dai piani regolatori o dagli strumenti urbanistici ad essi subordinati.
L'avvio della procedura espropriativa deve essere preceduto da specifiche convenzioni con tutti i proprietari dei fondi al cui servizio si pongono le opere di viabilità, che prevedono l'assunzione da parte dei medesimi proprietari degli obblighi di cui agli articoli 29 e 32.
Qualora la realizzazione della predetta viabilità interna lo richieda, la Provincia, per quanto strettamente necessario a tal fine, e prescindendo dalla sottoscrizione della predetta convenzione, è autorizzata altresì a espropriare le aree necessarie sulle quali siano già realizzati insediamenti produttivi, anche in deroga a quanto previsto dal comma 1, secondo periodo, dell'articolo 27. La viabilità interna realizzata secondo quanto disposto dal presente comma è trasferita ai comuni ai sensi dell'articolo 28.
1-quater. Abrogato
1-quinquies. La Provincia può realizzare, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di stato, la viabilità di collegamento tra un'area produttiva esistente e la rete stradale pubblica, comprese le necessarie opere di urbanizzazione, se sussistono accertati problemi di sicurezza della viabilità esistente. A tal fine acquisisce i terreni necessari ai sensi della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (legge provinciale sugli espropri). L'intervento realizzato ai sensi di questo comma non richiede la stipulazione delle convenzioni con i proprietari previste dal comma 1-ter. La viabilità realizzata secondo quanto disposto da questo comma è trasferita ai comuni ai sensi dell'articolo 28.
2. Le tipologie di attività economiche per le quali possono essere realizzate le attività di cui al comma 1 sono individuate nella deliberazione di cui all'articolo 35.
3. Le aree e le strutture acquisite ai sensi di questa sezione, o comunque già di proprietà dei soggetti di cui al comma 1, possono essere cedute in proprietà ad imprese. Sulle medesime aree può inoltre essere costituito il diritto di superficie. In quest'ultimo caso, allo scadere del termine, le aree possono essere cedute in proprietà all'impresa assegnataria, a condizione che siano stati osservati tutti gli obblighi derivanti dalla legge e dal contratto. Le superfici delle aree da assegnare in proprietà o mediante costituzione del diritto di superficie sono determinate tenendo conto dei settori di attività, delle caratteristiche delle aziende e del numero dei lavoratori occupati. Le strutture di cui alla presente sezione possono inoltre essere utilizzate mediante la stipulazione di contratti di locazione.
3-bis. L'assegnazione delle aree e delle strutture è disposta nel rispetto dei criteri e delle modalità indicati nella deliberazione della Giunta provinciale di cui all'articolo 35 che, tra l'altro, stabilisce:
a) le modalità di pubblicazione dell'avviso di assegnazione;
b) i termini di presentazione delle domande;
c) le priorità e le modalità del confronto tra gli aspiranti assegnatari nel caso di domande concorrenti sul medesimo lotto o su una stessa struttura;
d) nel comma 4, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero qualora costituiscano sfrido o appendice non direttamente utilizzabile per attività produttive.
4. La Provincia può alienare le aree e le strutture, o costituire il diritto di superficie sulle medesime, a comuni, consorzi di comuni, aziende speciali da essi costituite, a altri enti pubblici o a società di servizi, anche a titolo gratuito, quando esse siano necessarie per lo svolgimento di servizi pubblici. In questo caso non si applicano gli obblighi previsti dall'articolo 32.
5. Per attuare gli interventi previsti dal presente articolo i soggetti indicati possono:
a) acquisire terreni o strutture produttive dismesse, provvedendo all'eventuale ristrutturazione delle opere o costruzioni;
b) sistemare terreni mediante l'esecuzione delle opere e la realizzazione dei servizi necessari per la loro utilizzazione, compresi gli stralci relativi a insediamenti di singole unità aziendali, o dei servizi di interesse generale;
c) costruire, ricostruire o sistemare strade, elettrodotti, raccordi ferroviari, acquedotti, gasdotti, reti di comunicazione, reti di fognatura principali e relativi impianti di trattamento nonché aree di deposito di scarti o sottoprodotti o fanghi di risulta di processi di depurazione."
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