Articolo abrogato dall'art. 33, comma 1, della L.P. 06/07/2023, n. 6, così recitava:

"Art. 31 - Prezzo di cessione delle aree

1. Il prezzo per l'alienazione delle aree o per la costituzione del diritto di superficie di cui a questa sezione corrisponde al valore di mercato. Tale prezzo può essere ridotto, nel rispetto della normativa comunitaria, nella misura massima del 25 per cento. In tale ultimo caso si applicano anche il vincolo di cui al comma 1 dell'articolo 29, nonché gli obblighi di cui all'articolo 32.

2. Per la concessione del diritto di superficie l'impresa deve versare ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 25 un corrispettivo determinato in relazione al valore di cessione di cui al comma 1 e alla durata del diritto di superficie."

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