Articolo aggiunto dall'art. 51, comma 3, della L.P. 19/02/2002, n. 1 e, successivamente, abrogato dall'art. 20, comma 1, della L.P. 11/12/2020, n. 14, così recitava:

"Art. 3-ter - Residui di miniera e di cava

1. I materiali residui risultanti dall'attività di prospezione, estrazione, trattamento e ammasso di risorse minerali di prima categoria individuate ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, nonché quelli risultanti dall'attività di sfruttamento delle cave, purché non contaminati da inquinanti in misura superiore ai limiti stabiliti dal decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni) sono destinati al reimpiego per:

a) usi industriali;

b) produzione di inerti, di pietrisco, di sabbia e di ghiaia;

c) realizzazione di rilevati, di argini, di bonifiche, di drenaggi, di sistemazioni ambientali e di opere analoghe.

2. I residui derivanti dall'attività di sfruttamento delle cave che non siano destinati al reimpiego, purché non contaminati da inquinanti in misura superiore ai limiti stabiliti dal decreto del Ministero dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, sono collocati nelle discariche realizzate all'interno delle apposite aree individuate dal piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali.

3. I residui risultanti da attività di prospezione, estrazione, trattamento e ammasso di risorse minerali di prima categoria che non siano destinati al reimpiego sono smaltiti nelle pertinenti discariche, disciplinate dalla normativa concernente la gestione dei rifiuti. In tal caso detti residui si configurano come rifiuti e sono disciplinati dalla normativa statale e provinciale concernente la gestione dei rifiuti.

4. Il comma 3 si applica anche ai residui derivanti dall'attività di sfruttamento delle cave, qualora essi siano smaltiti in discariche diverse da quelle indicate dal comma 2."

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