Articolo abrogato dall'art. 38 comma 1, della L.P. 13/12/1999, n. 6, così recitava:

"Art. 6 - Agevolazioni per l'utilizzazione degli scarti delle cave di porfido

1. La Giunta provinciale può concedere contributi a soggetti pubblici, imprese e loro consorzi sulla spesa ammissibile per l'acquisizione e installazione di impianti e macchinari diretti esclusivamente alla trasformazione degli scarti provenienti dall'attività estrattiva del porfido in prodotti ulteriormente utilizzabili.

2. I richiedenti devono presentare una domanda corredata da relazione illustrativa dell'impianto da realizzarsi, dal progetto del medesimo, nonché dal relativo preventivo di spesa.

3. I contributi vengono concessi con propria deliberazione della Giunta provinciale, sentito il parere del comitato tecnico previsto dall'articolo 4 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6, nella misura massima del 40 per cento delle spese ammesse.

4. L'erogazione avviene dietro presentazione della documentazione attestante l'ammontare delle spese effettivamente sostenute, previo accertamento, da parte degli incaricati del servizio provinciale competente, in ordine alle opere realizzate."

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