Articolo abrogato dall'art. 33, comma 1, della L.P. 06/07/2023, n. 6, così recitava:

"Art. 31 - Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999)

1. L'articolo 24.1 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 è sostituito dal seguente:

"Art. 24.1 - Finanziamento di borse di studio per promuovere l'innovazione nei settori economici

1. La Provincia, anche mediante l'accesso a fondi europei, può partecipare al finanziamento di borse di studio o assegni di ricerca della durata massima di tre anni promossi dall'Università degli studi di Trento, dalle istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie del secondo ciclo operanti sul territorio provinciale che comprendono nei piani di studio discipline economiche, dalle fondazioni previste dall'articolo 33, comma 1, lettera b), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), per favorire l'innovazione nei settori economici anche attraverso la nascita di nuove idee imprenditoriali. A tal fine possono essere utilizzate le risorse stanziate sul fondo previsto dall'articolo 33, comma 1, lettera a), della presente legge. La Giunta provinciale stabilisce con deliberazione i criteri e le modalità per l'applicazione di questo comma."

2. Dopo l'articolo 34-quinquies della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 è inserito il seguente:

"Art. 34-sexies - Strumenti a favore della finanza d'impresa

1. La Provincia promuove interventi di facilitazione dell'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese operanti nel territorio provinciale mediante l'introduzione di nuovi modelli di sostegno e l'istituzione di nuove possibilità per il finanziamento e la capitalizzazione delle piccole e medie imprese, anche attraverso la partecipazione a fondi di garanzia.

2. Ai fini del comma 1 la Provincia promuove accordi con enti e istituti nazionali e internazionali preposti alla raccolta e all'impiego di risorse finanziarie."

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

4. Per i fini del comma 2, con la tabella A è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'esercizio 2019 sull'unità di voto 14.01 (Industria, PMI e artigianato). Alla copertura degli ulteriori oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 provvede l'Agenzia provinciale per gli incentivi alle attività economiche con il proprio bilancio."

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