Articolo abrogato dalla L.P. 19/10/2007, n. 17, così recitava:

“Art. 8 (Requisiti per lo svolgimento dei servizi) — 1. La Giunta provinciale, sentiti gli organismi rappresentativi dei comuni, la rappresentanza dei soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 e la competente commissione consiliare, stabilisce con proprie deliberazioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti strutturali ed organizzativi, i criteri e le modalità per la realizzazione e per il funzionamento dei servizi di cui alla presente legge, nonché le procedure per l’iscrizione all’apposito albo provinciale dei soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 7; l’iscrizione all’albo provinciale costituisce condizione per il sostegno finanziario dei comuni.

2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della regione.”

Il comma 2 dell’art. 14 della L.P. 19/10/2007, n. 17 dispone che la presente modifica è efficace a decorrere dalla data individuata con regolamento.

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