Comma abrogato dall’art. 37, comma 1, della L.P. 16/06/2022, n. 6, così recitava:

“2. In relazione alle esigenze organizzative connesse con l’attuazione del comma 1, con deliberazione della Giunta provinciale possono essere individuati i casi in cui è esclusa, anche temporaneamente, l’applicazione di quanto previsto dal medesimo comma. Restano fermi gli obblighi di ricorrere alla conferenza di servizi previsti dalla vigente normativa.”

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