Articolo modificato dall’art. 59, comma 1, della L.P. 27/12/2011, n. 18 e, successivamente, abrogato dall'art. 33, comma 3, della L.P. 17/09/2013, n. 19.

Ai sensi dall'art. 33, comma 4, della L.P. 17/09/2013, n. 19 il presente articolo continua ad applicarsi fino alla data indicata dal regolamento d'esecuzione della L.P. 17/09/2013, n. 19.

L’articolo così recitava:

"Art. 11 (Modificazioni della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (Disciplina della valutazione dell’impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell’ambiente)) — 1. Dopo l’articolo 9-bis della legge provinciale sulla valutazione d’impatto ambientale è inserito il seguente:

“Art. 9-ter (Efficacia della valutazione dell’impatto ambientale delle discariche) — 1. In deroga a quanto stabilito dall’articolo 9, la valutazione positiva dell’impatto ambientale relativa ai progetti esecutivi o ai progetti di massima concernenti l’esercizio delle discariche di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), ha efficacia fino alla data di completamento delle attività autorizzate, in relazione alle caratteristiche del progetto.

2. Il proponente del progetto concernente l’attività indicata al comma 1 presenta all’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente specifici rapporti sullo stato di avanzamento delle attività autorizzate con i contenuti e secondo la periodicità stabiliti dalla deliberazione della Giunta provinciale che approva la valutazione dell’impatto ambientale.

3. La Giunta provinciale, sentito il comitato provinciale per l’ambiente, può disporre, in esito all’esame del rapporto di cui al comma 2 e alle correlate verifiche istruttorie dell’agenzia, prescrizioni e modifiche al progetto autorizzato, cui è subordinata l’ulteriore prosecuzione dell’attività.”

2. Al comma 6 dell’articolo 11 della legge provinciale sulla valutazione d’impatto ambientale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo è soppresso;

b) nel secondo periodo le parole: “dei provvedimenti di adeguamento” sono sostituite dalle seguenti: “dei provvedimenti di eventuale sospensione dei lavori, di adeguamento”.

3. Alla fine del comma 3 dell’articolo 12-ter della legge provinciale sulla valutazione d’impatto ambientale è aggiunto il seguente periodo: “Per la gestione del fondo si applicano inoltre le disposizioni stabilite dall’articolo 12 bis, commi 4 e 5.”

4. L’esercizio delle attività considerate dai progetti di cui al comma 1 dell’articolo 9-ter della legge provinciale sulla valutazione d’impatto ambientale, inserito dal comma 1 di quest’articolo, che abbiano acquisito la valutazione positiva di impatto ambientale precedentemente alla data di entrata in vigore di quest’articolo, può essere proseguito anche dopo la scadenza di efficacia della valutazione dell’impatto ambientale, se soggetto ad autorizzazione integrata ambientale e questa sia rilasciata, aggiornata o rinnovata prima della scadenza di efficacia della valutazione dell'impatto ambientale, oppure se ricorrono le seguenti condizioni:

a) prima della scadenza di efficacia della predetta valutazione sia stata presentata domanda di proroga dell’efficacia medesima o sia stato depositato un nuovo progetto alla valutazione dell’impatto ambientale;

b) la prosecuzione dell’attività avvenga nel rispetto delle modalità e delle previsioni, anche volumetriche, del progetto precedentemente autorizzato;

c) la prosecuzione dell’attività sia autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di gestione dei rifiuti."

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