Articolo modificato dall'art. 11, comma 1, della L.P. 22/03/2001, n. 3; dall'art. 36, comma 1, della L.P. 10/02/2005, n. 1 e, successivamente, abrogato dall'art. 32, comma 1, della L.P. 02/08/2005, n. 14, così recitava:

"Art. 9 - Disposizioni per la promozione di progetti di ricerca scientifica e per la gestione del fondo per i progetti di ricerca

1. Al fine di promuovere, nelle materie di competenza provinciale, la realizzazione di progetti di ricerca scientifica e tecnologica finalizzati allo sviluppo socio-economico della provincia, a decorrere dall'anno 2000 è attivato nell'ambito del bilancio provinciale il fondo per i progetti di ricerca, che è alimentato da risorse della Provincia nonché da eventuali risorse di altri enti e soggetti, pubblici e privati.

2. Il fondo per i progetti di ricerca è destinato al finanziamento di progetti di ricerca scientifica ed è articolato in sezioni distinte per l'Università degli studi di Trento, per le imprese, per gli enti funzionali della Provincia e per gli altri enti e soggetti, anche a carattere nazionale e internazionale, che realizzano attività di ricerca.

3. I progetti di ricerca da realizzare da parte dell'Università degli studi di Trento con il finanziamento del fondo rimangono disciplinati, oltre che dai commi 1 e 2 del presente articolo, dall'articolo 1-bis della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29 (Norme per favorire la collaborazione tra la Provincia e l'Università degli studi di Trento), come aggiunto dall'articolo 53 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3; i progetti di ricerca da realizzare da parte delle imprese sono disciplinati dalla legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio) nonché, per quanto non previsto dalla medesima legge, dal presente articolo. I progetti di ricerca da realizzare da parte degli altri enti e soggetti sono disciplinati dal presente articolo.

3-bis. Nell'ambito del fondo per i progetti di ricerca la Provincia può istituire una sezione per la promozione e il finanziamento di distretti tecnologici e dei relativi studi di fattibilità, anche nell'ambito di accordi di programma con le competenti amministrazioni dello Stato e con altri enti o istituzioni anche in relazione alle linee guida della programmazione nazionale in materia di ricerca. Nella deliberazione prevista dal comma 4 la Giunta provinciale indica i settori o i temi di ricerca e definisce le modalità e i criteri per l'individuazione e il finanziamento degli interventi.

4. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, stabilisce i criteri e le modalità di gestione del fondo, prevedendo in particolare:

a) le aree di ricerca da finanziare sul fondo, le relative priorità nonché i criteri di intervento;

b) le modalità e i criteri per la valutazione dei progetti di ricerca, da riferire in particolare alle competenze specifiche dei proponenti, alla qualità del progetto e alla congruità dei relativi costi, nonché i casi in cui l'ammissibilità al finanziamento avviene sulla base della valutazione effettuata da altri enti e istituzioni pubbliche che cofinanziano il progetto;

c) le tipologie di spesa ammissibile a finanziamento sul fondo;

d) i criteri per la determinazione dei finanziamenti dei progetti a valere sul fondo, da definire fino alla concorrenza della spesa ammissibile, promuovendo la cooperazione tra i diversi soggetti che svolgono attività di ricerca in ambito provinciale ed incentivando il cofinanziamento da parte di altri soggetti pubblici e privati;

e) le modalità di monitoraggio dei progetti finanziati, da differenziare anche in relazione all'entità delle risorse pubbliche impiegate;

f) le modalità di erogazione e di rendicontazione dei finanziamenti, prevedendo modalità semplificate per i soggetti sottoposti a procedure di certificazione della propria attività;

g) i criteri per la formulazione dei progetti di ricerca per i quali è in ogni caso identificato un coordinatore che si assume la responsabilità scientifica e di gestione del progetto;

h) ogni altro elemento ritenuto utile per l'applicazione di quest'articolo.

5. Per la gestione del fondo la Provincia si avvale del supporto tecnico e scientifico di un comitato d'indirizzo e di valutazione della ricerca con il compito di:

a) elaborare le proposte per la definizione di quanto previsto dal comma 4, lettere a), b), e) e g);

b) valutare e selezionare i progetti da finanziare sul fondo;

c) monitorare i progetti finanziati;

d) verificare l'efficacia dei progetti finanziati;

e) predisporre una relazione annuale sullo stato di attuazione dei progetti di ricerca finanziati sul fondo;

f) provvedere a quant'altro necessario per la gestione del fondo.

6. Il comitato d'indirizzo e di valutazione della ricerca è nominato dalla Giunta provinciale ed è composto da non più di cinque esperti, estranei all'amministrazione provinciale nonché agli enti e soggetti di cui al comma 2, di comprovata qualificazione ed esperienza, scelti in una pluralità di ambiti metodologici e disciplinari del mondo scientifico, tecnologico e culturale. La nomina ha durata corrispondente a quella della legislatura e può essere rinnovata alla scadenza per una sola volta. Ai componenti del comitato compete, oltre al rimborso delle spese, un compenso annuo lordo determinato dalla Giunta provinciale nei limiti dei corrispondenti compensi previsti per la commissione di garanzia di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 3 agosto 1998, n. 315 (Interventi finanziari per l'università e la ricerca).

7. Il comitato può avvalersi di ulteriori esperti nominati dalla Giunta provinciale, in relazione alla specificità dei progetti presentati a valere sul fondo. Con il provvedimento di nomina sono stabiliti i compensi da attribuire agli esperti, da definire in relazione alla durata dell'incarico e comunque in misura non superiore all'ammontare dei compensi determinati ai sensi del comma 6.

8. La Giunta provinciale definisce con propria deliberazione le modalità di coordinamento con gli enti e i soggetti di cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento dell'attività di ricerca sul territorio provinciale, anche ricorrendo a specifici accordi di programma e convenzioni, e provvede, anche avvalendosi dell'Università degli studi di Trento, alla costituzione di un osservatorio della ricerca, con il compito di raccogliere e di diffondere in via sistematica i risultati dell'attività di ricerca realizzata in ambito provinciale.

8-bis. Per promuovere e coordinare attività di studio e ricerca sulla e per la montagna da realizzare nell'ambito del territorio provinciale, la Provincia è autorizzata a partecipare all'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna (INRM), istituito con l'articolo 5 della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia); a tal fine è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2001-2003.

9. Limitatamente all'anno 2000 la Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione la quota del fondo da destinare al finanziamento dell'attività istituzionale di ricerca dei propri enti funzionali, da assegnare ai medesimi sulla base di una relazione programmatica dell'attività da svolgere nel corso dell'anno 2000.

10. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B."

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