Articolo abrogato dall'art. 33, comma 1, della L.P. 06/07/2023, n. 6, così recitava:

"Art. 24 - Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio)

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, è sostituito dal seguente:

"1. Possono essere agevolate le spese tese a realizzare ricerca applicata. Le spese ammissibili per gli interventi di ricerca applicata, compresa la ricerca industriale e le attività di sviluppo precompetitive, come definite dalla Commissione europea, che sono esaminate nell'ambito della procedura valutativa di cui all'articolo 14, sono individuate sulla base del parere di uno o più esperti appositamente nominati; quelle esaminate nell'ambito della procedura automatica di cui all'articolo 13 sono individuate sulla base di una perizia giurata di un professionista competente in materia, iscritto al relativo albo professionale, attestante la congruità e l'inerenza delle spese alle tipologie ammissibili."

2. All'articolo 12 della legge provinciale n. 6 del 1999 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2 bis. Possono essere presentate domande di agevolazione in procedura automatica anche per superi di spesa rispetto a domande già presentate con procedura valutativa."

3. All'articolo 13 della legge provinciale n. 6 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le fattispecie di domande per ottenere la concessione delle agevolazioni con procedura automatica sono individuate dai criteri e modalità per l'applicazione di questa legge previsti dall'articolo 35. I medesimi criteri individuano il limite massimo di spesa ammissibile, le misure di contributo spettanti, le modalità di presentazione delle domande nonché la relativa documentazione ispirata alla massima semplicità e che consenta, ove possibile, l'utilizzo di dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà.";

b) i commi 2 e 4 sono abrogati.

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 14 della legge provinciale n. 6 del 1999 è inserito il seguente:

"1 bis. I criteri e modalità di cui all'articolo 35, anche in deroga ai profili d'esame indicati al comma 1, individuano disposizioni semplificate per la presentazione e per l'analisi delle domande che prevedono una spesa non superiore ad una determinata soglia."

5. Nel comma 7 dell'articolo 15 della legge provinciale n. 6 del 1999 le parole: "Dopo l'erogazione dell'anticipazione da parte degli enti affidatari," sono soppresse.

6. All'articolo 16 della legge provinciale n. 6 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Non comporta violazione degli obblighi di cui al comma 1 da parte dell'impresa che beneficia dei contributi:

a) la cessione o il conferimento dell'azienda, la trasformazione o la fusione dell'impresa nonché la successione per causa di morte, sempreché il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti per accedere alle agevolazioni, continui a esercitare l'impresa e assuma gli obblighi relativi; i contributi non ancora liquidati sono liquidati al soggetto subentrante;

b) l'affitto dell'azienda, sempreché l'affittuario continui ad esercitare l'impresa;

c) la cessione dei beni immobili a società controllanti o controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, o a società controllate dal medesimo soggetto che controlla la società cedente, purché i beni immobili siano utilizzati per l'esercizio dell'impresa; a tali fini è preso in considerazione anche il controllo effettuato in via indiretta.";

b) il comma 3 bis è abrogato.

7. All'articolo 17 della legge provinciale n. 6 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica le parole: "e sanzioni" sono soppresse;

b) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. La revoca dei contributi disposta ai sensi del comma 1 è graduata in relazione alla durata e alla gravità dell'infrazione.

3. Nel caso in cui il contributo o l'anticipazione siano stati ottenuti sulla base di dichiarazioni non veritiere, l'agevolazione è revocata per la parte del beneficio ottenuta sulla base di tali dichiarazioni. Ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni penali previste dalla vigente legislazione statale, resta esclusa l'applicazione di ulteriori sanzioni amministrative."

8. All'articolo 25 della legge provinciale n. 6 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 bis è sostituito dal seguente:

"1 bis. La Provincia, inoltre, può apprestare aree di proprietà dei soggetti di cui al comma 1 o di altri soggetti, anche privati, su loro richiesta e con loro assenso sul progetto di apprestamento; l'apprestamento può essere parzialmente realizzato anche dai suddetti proprietari. Gli interventi di apprestamento sono regolati da una convenzione che prevede il rimborso alla Provincia o ai soggetti proprietari delle spese sostenute nei limiti stabiliti dalla deliberazione di cui all'articolo 35, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le aree e le strutture acquisite ai sensi di questa sezione, o comunque già di proprietà dei soggetti di cui al comma 1, possono essere cedute in proprietà ad imprese. Sulle medesime aree può inoltre essere costituito il diritto di superficie. In quest'ultimo caso, allo scadere del termine, le aree possono essere cedute in proprietà all'impresa assegnataria, a condizione che siano stati osservati tutti gli obblighi derivanti dalla legge e dal contratto. Le superfici delle aree da assegnare in proprietà o mediante costituzione del diritto di superficie sono determinate tenendo conto dei settori di attività, delle caratteristiche delle aziende e del numero dei lavoratori occupati. Le strutture di cui alla presente sezione possono inoltre essere utilizzate mediante la stipulazione di contratti di locazione.";

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3 bis. L'assegnazione delle aree e delle strutture è disposta nel rispetto dei criteri e delle modalità indicati nella deliberazione della Giunta provinciale di cui all'articolo 35 che, tra l'altro, stabilisce:

a) le modalità di pubblicazione dell'avviso di assegnazione;

b) i termini di presentazione delle domande;

c) le priorità e le modalità del confronto tra gli aspiranti assegnatari nel caso di domande concorrenti sul medesimo lotto o su una stessa struttura.";

d) nel comma 4, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero qualora costituiscano sfrido o appendice non direttamente utilizzabile per attività produttive".

9. Alla fine del comma 1 dell'articolo 27 della legge provinciale n. 6 del 1999 è aggiunto il seguente periodo: "Rimane comunque salva la possibilità di ricorrere alla procedura espropriativa necessaria alla realizzazione delle opere previste nei progetti di apprestamento."

10. All'articolo 28 della legge provinciale n. 6 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 la parola: "decreto" è sostituita dalla seguente: "provvedimento";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le strade, unitamente alle aree di pertinenza, realizzate dalla Provincia ai sensi di questa sezione, salvo che siano classificate come provinciali, sono cedute ai comuni a titolo gratuito con apposito provvedimento. Tale provvedimento costituisce titolo per l'intavolazione del diritto di proprietà a favore dei comuni."

11. All'articolo 29 della legge provinciale n. 6 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4 bis. Il benestare della Provincia previsto da questo articolo e da analoghe previgenti disposizioni provinciali e regionali può essere concesso anche nel caso di trasferimento a terzi non esercenti le attività previste dal comma 1 qualora il medesimo trasferimento sia funzionale alla regolarizzazione di confini ovvero riguardi l'alienazione a soggetti confinanti di porzioni di terreno di entità minimale rispetto all'area apprestata.";

b) nel comma 6 dopo le parole: "mediante costituzione" sono inserite le seguenti: "o trasferimento", e sono soppresse le parole: "limitata al sedime del fabbricato e alla servitù di accesso allo stesso".

12. L'articolo 30 della legge provinciale n. 6 del 1999 è abrogato.

13. Dopo il comma 7 dell'articolo 33 della legge provinciale n. 6 del 1999 è inserito il seguente:

"7 bis. Le attività previste dagli articoli 20 e 21 possono essere affidate anche all'Agenzia per lo sviluppo s.p.a.. In tale caso il fondo costituito presso l'Agenzia per lo sviluppo s.p.a., ai sensi dell'articolo 24, può essere utilizzato anche per il finanziamento delle predette attività e si applica la disciplina prevista da questo articolo in quanto compatibile."

14. All'articolo 35 della legge provinciale n. 6 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, alla lettera m), le parole: ", le sanzioni" sono soppresse;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2 bis. Per la modificazione della deliberazione prevista dal comma 1 relativamente ai contenuti previsti dalle lettere b), i), l) e m) del medesimo comma, nonché per l'adozione delle ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione di questa legge, non sono richieste le consultazioni previste dal comma 1 e si prescinde dalla procedura disciplinata dal comma 2."

15. I commi 3 e 3 bis dell'articolo 25 della legge provinciale n. 6 del 1999, come modificato dal comma 8, hanno effetto dalla data di entrata in vigore delle modificazioni alla deliberazione prevista dall'articolo 35 della legge provinciale n. 6 del 1999, come modificato dal comma 14, necessarie per adeguarsi alla nuova disciplina.

16. Le modificazioni all'articolo 17 della legge provinciale n. 6 del 1999, introdotte dal comma 7, trovano applicazione, in quanto più favorevoli, anche con riguardo ai procedimenti sanzionatori non ancora definiti alla data di entrata in vigore di questa legge.

17. Alla copertura degli oneri derivanti da questo articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella A."

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