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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
"Art. 2. - Ambito di applicazione
1. Ferme restando le competenze dello Stato, sono soggetti alla valutazione dell'impatto ambientale secondo le disposizioni della presente legge tutti i progetti di cui all'allegata tabella, anche se previsti da strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica, dal programma di sviluppo provinciale o da altri strumenti di programmazione di qualsiasi natura, qualunque ne sia il promotore e anche se consistenti nella modificazione, trasformazione o ampliamento di opere o impianti esistenti, quando da taluni ultimi interventi derivi un impatto significativo sull'ambiente secondo i criteri che saranno stabiliti nel regolamento esecutivo.
2. Sono sottoposti alla procedura ordinaria di valutazione dell'impatto ambientale i progetti relativi alle opere e impianti individuati secondo i criteri o le soglie-limite di cui alla parte II della tabella allegata, nonché i progetti di cui all'all. I alla direttiva C.E.E. n. 85/337 del 27 giugno 1985, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 22, comma 2.
3. Sono sottoposti alla procedura semplificata di valutazione dell'impatto ambientale di cui all'articolo 8 i progetti relativi alle opere e impianti individuati secondo i criteri o le soglie-limite di cui alla parte I della tabella allegata, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 22, comma 2.
4. Le opere da eseguirsi da Amministrazioni statali e quelle di interesse statale da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti sono soggette alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale ai soli fini delle determinazioni di competenza della Provincia.
5. Non sono sottoposti alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, qualunque siano le opere e gli impianti ai quali si riferiscono.
6. Nel caso in cui l'opera venga realizzata in diverse fasi per l'esecuzione di un programma generale funzionalmente unitario, è sottoposta alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale ciascuna opera frazionata o, in alternativa, il programma generale, ove quest'ultimo prevede la realizzazione di opere o impianti che nel complesso superano le soglie-limite indicate nella tabella allegata.
7. I modi e i criteri secondo cui la valutazione dell'impatto ambientale risulta soddisfatta per determinate tipologie di intervento individuate dagli strumenti urbanistici attuativi possono essere stabiliti dalle disposizioni normative concernenti l'ordinamento urbanistico provinciale."
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