Articolo abrogato dall'art. 33, comma 3, della L.P. 17/09/2013, n. 19, così recitava:

"Art. 5. - Istruttoria e procedimento

1. L'istruttoria sullo studio dell'impatto ambientale è condotta dal Servizio protezione ambiente che d'ufficio e indipendentemente dalle osservazioni di cui all'articolo 4 dispone gli accertamenti necessari. Il Servizio, oltre a quanto previsto all'articolo 10, comma 4, richiede ai servizi provinciali e alle altre amministrazioni pubbliche interessate i pareri che esso ritenga opportuno acquisire per l'assunzione della decisione sulla valutazione dell'impatto ambientale.

2. Il dirigente del Servizio protezione ambiente nei casi in cui lo ritenga opportuno, può disporre, regolandone le modalità, una visita del luogo in cui si propone la realizzazione del progetto. In esito alla visita istruttoria, alla quale è in ogni caso invitato ad intervenire il promotore del progetto, è redatta una dettagliata relazione concernente lo stato dei luoghi, gli interessi coinvolti, l'attendibilità delle osservazioni.

3. I servizi provinciali sono tenuti a prestare la collaborazione richiesta dal servizio protezione ambiente ai fini degli accertamenti e comunque a fornire il loro parere entro sessanta giorni dalla relativa richiesta. Per le altre amministrazioni pubbliche decorso inutilmente tale termine si può prescindere dal parere richiesto.

4. Il dirigente del servizio protezione ambiente può richiedere, entro il termine di ottanta giorni dall'inizio del procedimento, che lo studio di impatto ambientale sia integrato, a cura e spese del richiedente, con gli elementi informativi e valutativi mancanti o carenti, la cui acquisizione esso ritenga necessaria ai fini della decisione. Nel corso dell'istruttoria il promotore ha sempre diritto di conoscere gli sviluppi istruttori e di acquisire copia degli atti e dei pareri resi e può presentare proprie osservazioni in merito.

5. Il dirigente del Servizio protezione ambiente è tenuto a regolare lo svolgimento della partecipazione e dell'istruttoria in modo da assicurare la conclusione dell'istruttoria con trasmissione degli atti al Comitato provinciale per l'ambiente entro cento giorni dall'inizio del procedimento.

6. Nei casi in cui sia necessario procedere ad accertamenti o indagini di particolare complessità la Giunta provinciale può autorizzare il Servizio protezione ambiente a prolungare lo svolgimento dell'istruttoria fino a un periodo massimo complessivo di duecento giorni. Il predetto termine si applica in ogni caso per l'istruttoria relativa ai progetti contemplati dalla normativa provinciale concernente gli impianti di trasporto a fune e piste da sci.

7. La decisione sulla valutazione dell'impatto ambientale è assunta dalla Giunta provinciale entro il termine di quarantacinque giorni dalla conclusione dell'istruttoria, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6, comma 3. La Giunta provinciale provvederà a motivare l'eventuale superamento dei termini di cui al presente articolo, con apposita deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

8. Il termine di cui al comma 5 è sospeso in tutti i casi in cui il proponente ne faccia richiesta.

9. Ove la procedura di valutazione dell'impatto ambientale si riferisca a progetti di massima, i termini previsti da commi 3, 4, 5 e 6 sono ridotti rispettivamente a quaranta, cinquantacinque, settanta e centoquaranta giorni."

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