Articolo modificato dall'art. 38, comma 1 della L.P. 27/08/1999, n. 3; dall'art. 12, comma 1, della L.P. 15/12/2004, n. 10; dall'art. 45, comma 1, della L.P. 29/12/2005, n. 20; dall'art. 11, comma 2, della L.P. 03/04/2009, n. 4 e, successivamente, abrogato dall'art. 33, comma 3, della L.P. 17/09/2013, n. 19, così recitava:

"Art. 11. - Sanzioni

1. Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste dalle leggi vigenti, chiunque intraprenda la realizzazione di un progetto senza aver ottenuto la valutazione positiva dell'impatto ambientale, ove prescritta dalla presente legge, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma in denaro da lire 3.000.000 a lire 18.000.000.

2. Chiunque con un'azione o omissione non rispetti le prescrizioni particolari imposte con la valutazione positiva dell'impatto ambientale ovvero si discosti nella realizzazione dalle caratteristiche essenziali del progetto descritte nello studio di impatto ambientale soggiace alle sanzioni amministrative previste dalle leggi vigenti, ancorché relative a provvedimenti permissivi ai sensi dell'articolo 10, comma 1, ove dal fatto derivi una violazione delle medesime.

3. Qualora, verificatasi l'ipotesi di cui al comma 2, le leggi vigenti non prevedano alcuna sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 2.000.000 a lire 12.000.000.

4. Per l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 3, si osservano le disposizioni della L. 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione di cui all'articolo 18 della predetta legge n. 689 del 1981 spetta al funzionario preposto al Servizio protezione ambiente.

5. I proventi delle sanzioni sono introitati nel bilancio della Provincia.

6. Le autorità competenti al controllo nell'ambito delle materie concernenti l'uso del territorio e la tutela dell'ambiente - ivi comprese le materie individuate dall'articolo 10, comma 1, - procedono all'emanazione dei provvedimenti di eventuale sospensione dei lavori, di adeguamento e di ripristino secondo le modalità stabilite dalla legislazione vigente e con osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 10, commi 7 e 8. Gli enti e le strutture indicati nei provvedimenti conclusivi delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale o di verifica svolgono le attività di vigilanza sulle prescrizioni ad essi espressamente demandate dai medesimi provvedimenti. In caso d'inerzia vi provvede in via sostitutiva la Giunta provinciale che, fissato un breve termine per l'adempimento, dispone l'esecuzione d'ufficio dei lavori necessari per la riduzione in pristino, a spese del contravventore. Al recupero delle spese si provvede con l'osservanza del R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

7. All'accertamento delle infrazioni alla presente legge provvedono le categorie di personale che saranno indicate nel regolamento di esecuzione, in coordinamento con le funzioni di vigilanza e controllo previste dalla legislazione vigente nelle materie concernenti l'uso del territorio e la tutela dell'ambiente, ivi comprese le materie di cui all'articolo 10, comma 1."

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