Articolo modificato dall’art. 18, comma 1, della L.P. 12/09/1994, n. 6; dall’art. 42, commi 2-3, della L.P. 11/09/1998, n. 10; dall’art. 1, comma 1, della L.P. 16/05/2000, n. 6; dall’art. 74, comma 9, della L.P. 19/02/2002, n. 1; sostituito dall’art. 43, comma 1, della L.P. 24/07/2008, n. 10; modificato dall'art. 29, commi 1-7, della L.P. 07/04/2011, n. 7; dall'art. 18, commi 1-2, della L.P. 15/05/2013, n. 9; dall’art. 10, comma 1, della L.P. 09/08/2013, n. 16; dall’art. 52, commi 1-2, della L.P. 09/03/2016, n. 2; dall’Allegato A, della L.P. 27/12/2021, n. 21; dall’art. 13, comma 1, del D. Pres. P. 12/04/2023, n. 8-84/Leg. e, successivamente, abrogato dall’art. 37, comma 36, della L.P. 08/08/2023, n. 9 con efficacia dal 15/09/2023 e con riguardo alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera d'invito è inviata a decorrere dalla medesima data, così recitava:

"Art. 36 - Soggetti ammessi alle gare

1. Sono ammessi a presentare offerte per gli appalti e le concessioni i seguenti soggetti:

a) le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali, le società cooperative;

b) i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro di cui alla legge 25 giugno 1909, n. 422 (Costituzione di consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici), e al decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 (Provvedimenti per la cooperazione), e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l’artigianato);

c) i consorzi stabili costituiti, anche in forma di società consortile ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, tra imprese individuali anche artigiane, società commerciali e società cooperative di produzione e lavoro, sulla base delle disposizioni statali in materia;

d) le associazioni temporanee di concorrenti fra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) che, prima della presentazione dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo con rappresentanza ad una di esse, qualificata capogruppo, la quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti;

e) i consorzi di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile, costituiti fra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c), anche in forma di società consortile ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, con tutte le imprese consorziate o parte di esse, con le medesime modalità delle associazioni temporanee di cui alla lettera d);

e-bis) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter), del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattierocaseario), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; si applicano quest'articolo e l'articolo 37, in quanto compatibili;

f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240 (Norme per l’applicazione del regolamento n. 85/2137/CEE relativo all’istituzione di un gruppo europeo di interesse economico GEIE, ai sensi dell’art. 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 428), e altri soggetti di cui alle vigenti disposizioni comunitarie e statali.

2. In caso di licitazione, di appalto concorso, di dialogo competitivo o di procedura negoziata, l’impresa invitata individualmente o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo ha la facoltà di presentare un’offerta o di trattare per sé o quale capogruppo di imprese riunite, ai sensi del comma 1; in caso di associazione sono ammesse modificazioni rispetto alla composizione del concorrente invitato, a condizione che non muti il soggetto indicato quale capogruppo e permangano i requisiti richiesti dal bando di gara di natura economico-finanziaria e tecnico-organizzativa. In questi casi le imprese associate in sede di presentazione dell’offerta devono dichiarare il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 34, l'insussistenza di motivi di esclusione e presentare le ulteriori dichiarazioni richieste dal bando di gara.

2-bis. Nel caso di licitazione, di appalto-concorso, di dialogo competitivo o di procedura negoziata, che comprendono lavorazioni previste dall'articolo 37, comma 5, le amministrazioni aggiudicatrici possono invitare imprese qualificate nella categoria prevalente per l'intero importo dell'appalto; si applica in tale caso il comma 2, fermo restando che l'offerta deve essere presentata da imprese qualificate secondo la normativa statale vigente.

3. Per assicurare l’effettiva concorrenzialità e trasparenza nella partecipazione alle procedure concorsuali il concorrente non può partecipare alla medesima procedura in più di un’associazione temporanea, in più di un consorzio di cui al comma 1, lettera e), o in più soggetti di cui al comma 1, lettera f).

4. È vietata la partecipazione contestuale alla medesima procedura sia in qualità di impresa singola che in qualità di mandante o mandataria di raggruppamento temporaneo.

5. È vietata la partecipazione contestuale alla medesima procedura sia in qualità di impresa singola che in quella di consorziata di consorzio di cui al comma 1, lettera e), o quale aderente agli altri soggetti di cui al comma 1, lettera f).

6. I consorzi previsti dal comma 1, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato, ferma restando l’applicazione dell’articolo 353 del codice penale. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

7. È vietata l’associazione in partecipazione. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 37, commi 5-bis e 5 ter, è vietata qualsiasi modificazione delle associazioni temporanee di imprese, dei consorzi di cui al comma 1, lettera e), e dei soggetti di cui al comma 1, lettera f), rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.

8. La violazione del comma 7 comporta l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto nonché l’esclusione dei concorrenti dalla nuova gara relativa all’affidamento degli stessi lavori, fatta salva l’applicazione del comma 9.

9. Le amministrazioni aggiudicatrici prevedono nel bando la facoltà, in caso di fallimento, di risolvere il contratto per grave inadempimento dell’originario appaltatore o, nelle ipotesi di cui al comma 8, di procedere in base all’articolo 58.8.

10. Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovano fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla gara, inoltre, i concorrenti per i quali accertano che le relative offerte sono imputabili a un unico centro decisionale, sulla base di elementi univoci.

11. Se i candidati o i concorrenti, singoli, associati o consorziati, cedono, affittano l’azienda o un ramo d’azienda, oppure procedono alla trasformazione, fusione o scissione della società, il cessionario, l’affittuario o il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione sono ammessi alla gara, all’aggiudicazione, alla stipulazione previo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 34 e dell'assenza di motivi di esclusione, anche in ragione della cessione, della locazione, della fusione, della scissione e della trasformazione previsti dalla presente legge."

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