Articolo modificato dall'art. 32, comma 7, della L.P. 02/08/2017, n. 9; dall’art. 15, comma 2, della L.P. 27/12/2021, n. 21 e, successivamente, abrogato dall’art. 36, comma 16, della L.P. 08/08/2023, n. 9, con efficacia dal 15/09/2023. L’abrogazione si applica con riguardo alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera d'invito è inviata a decorrere dalla medesima data.

Il presente articolo così recitava:

"Art. 18 - Termini delle procedure di appalto e di concessione

1. Per rendere le procedure più veloci e più efficaci, i termini per la partecipazione alle procedure di affidamento devono essere quanto più brevi possibili, senza però creare indebiti ostacoli all'accesso di operatori economici. I commi 4 e 5 di questo articolo e i principi desumibili dal comma 3 si applicano a tutte le procedure di affidamento, indipendentemente dall'importo.

2. Nelle procedure di affidamento di importo pari o superiore alla soglia comunitaria le amministrazioni aggiudicatrici applicano i tempi minimi previsti dalla normativa statale. Per le procedure di affidamento d'importo inferiore alla soglia comunitaria le amministrazioni aggiudicatrici applicano tempi non superiori a quelli minimi eventualmente previsti dalla normativa statale. Sono fatti salvi i casi particolari in cui la complessità del contratto da affidare e il tempo necessario per preparare le offerte giustificano la fissazione di termini più lunghi.

3. Nelle procedure di affidamento d'importo pari o superiore alla soglia comunitaria le amministrazioni aggiudicatrici prorogano i termini per la ricezione delle offerte per consentire a tutti gli operatori economici interessati di prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte nei casi seguenti:

a) se, per qualunque motivo, le informazioni supplementari, richieste in tempo utile dall'operatore economico, non sono fornite dall'amministrazione aggiudicatrice almeno sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte. In caso di procedura accelerata per l'aggiudicazione di un appalto, per motivi di urgenza ai sensi degli articoli 27, paragrafo 3, e 28, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE, il termine è di quattro giorni;

b) se l'amministrazione aggiudicatrice apporta modifiche significative ai documenti di gara.

4. La durata della proroga è proporzionale all'importanza delle informazioni o delle modifiche. Se le informazioni supplementari non sono state richieste in tempo utile o la loro importanza ai fini della preparazione di offerte adeguate è insignificante le amministrazioni aggiudicatrici non prorogano le scadenze.

5. Il termine assegnato alla commissione tecnica per l'espletamento delle attività di sua competenza non supera il tempo concesso alle imprese per la formulazione dell'offerta, incrementato del 20 per cento per ogni offerta da esaminare oltre la prima. Il termine può essere prorogato una sola volta, per un periodo non superiore alla metà del termine inizialmente assegnato alla commissione tecnica, per giustificati motivi."

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