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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Il presente articolo così recitava:
"Art. 44 - Modificazioni dell'articolo 23 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993
1. I commi 1 e 6 dell'articolo 23 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono abrogati.
2. Il comma 2 dell'articolo 23 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è sostituito dal seguente:
"2. La garanzia a corredo dell'offerta può essere prestata sotto forma di fideiussione o di cauzione. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso il tesoriere dell'amministrazione aggiudicatrice, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice."
3. Nel comma 5 dell'articolo 23 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "garanzia prevista al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "garanzia prevista dal comma 2".
4. Il comma 8 dell'articolo 23 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è sostituito dal seguente:
"8. Entro dieci giorni dalla richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice e prima della sottoscrizione del contratto l'esecutore dei lavori deve costituire una garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto."
5. Nel comma 9 dell'articolo 23 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "La garanzia" sono sostituite dalle seguenti: "La garanzia fideiussoria prevista dal comma 8".
6. Nel comma 10 dell'articolo 23 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui ai commi 1 e 8" sono sostituite dalle seguenti: "Le garanzie fideiussorie previste dai commi 2 e 8".
7. Nel comma 12 dell'articolo 23 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "l'acquisizione della cauzione stabilita dal comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "l'acquisizione della garanzia prevista dal comma 2"."
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