L’art. 19 comma 1, del D. Pres. P. 12/04/2023, n. 8-84/Leg. ha previsto l’abrogazione del presente articolo con efficacia, ai sensi dell’art. 46, comma 1, del medesimo decreto, a partire dal 15/09/2023. L’abrogazione si applica, ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis, del D. Pres. P. 12/04/2023, n. 8-84/Leg., con riguardo alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera d'invito è inviata a decorrere dalla suddetta data.

Il presente articolo così recitava:

"Art. 44 - Modificazioni dell'articolo 23 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993

1. I commi 1 e 6 dell'articolo 23 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono abrogati.

2. Il comma 2 dell'articolo 23 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è sostituito dal seguente:

"2. La garanzia a corredo dell'offerta può essere prestata sotto forma di fideiussione o di cauzione. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso il tesoriere dell'amministrazione aggiudicatrice, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice."

3. Nel comma 5 dell'articolo 23 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "garanzia prevista al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "garanzia prevista dal comma 2".

4. Il comma 8 dell'articolo 23 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è sostituito dal seguente:

"8. Entro dieci giorni dalla richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice e prima della sottoscrizione del contratto l'esecutore dei lavori deve costituire una garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto."

5. Nel comma 9 dell'articolo 23 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "La garanzia" sono sostituite dalle seguenti: "La garanzia fideiussoria prevista dal comma 8".

6. Nel comma 10 dell'articolo 23 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui ai commi 1 e 8" sono sostituite dalle seguenti: "Le garanzie fideiussorie previste dai commi 2 e 8".

7. Nel comma 12 dell'articolo 23 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "l'acquisizione della cauzione stabilita dal comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "l'acquisizione della garanzia prevista dal comma 2"."

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