Commi abrogati dalla L.P. 29/12/2017, n. 17, così recitavano:

“1. Per consentire la successiva tempestiva realizzazione dell'intervento, per l'anno 2009 la Provincia può affidare incarichi di progettazione riguardanti la realizzazione di opere pubbliche, inclusi quelli effettuati da personale provinciale abilitato, anche se queste opere non sono ancora inserite in strumenti di programmazione previsti dalla legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilità e di zone svantaggiate). La Giunta provinciale può stabilire limiti, criteri e modalità per l'attuazione di questo comma, nel rispetto della normativa vigente.

2. Al finanziamento delle spese di progettazione si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa disposte in bilancio per la realizzazione delle medesime tipologie di opere oggetto di progettazione.”

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