Articolo abrogato dalla L.P. 30/07/2010 n. 17, così recitava:

“Art. 18 (Modificazione dell'articolo 28 della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 - Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento) — 1. Nell'articolo 28 della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2 bis. Al fine di agevolare la predisposizione dei progetti di riqualificazione dei centri storici la Provincia è autorizzata a concedere a tutti i comuni contributi fino al 90 per cento della spesa ammissibile, secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale."

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella C.”

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