Articolo abrogato dall'art. 33, comma 1, della L.P. 06/07/2023, n. 6, così recitava:

"Art. 20 - Inserimento dell’articolo 24-quater nella legge provinciale sugli incentivi alle imprese

1. Dopo l’articolo 24-ter, nella sezione I-bis del capo III, della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è inserito il seguente:

“Art. 24-quater - Aiuti alla nuova imprenditorialità femminile e giovanile

1. La Provincia promuove, anche attraverso il concorso con fondi europei, la nascita e sostiene le piccole imprese di nuova costituzione a partecipazione femminile o giovanile, anche mediante rilevamento di attività preesistente.

2. Ai fini di questo articolo si considerano imprese di nuova costituzione quelle costituite o rilevate entro i termini indicati dall’articolo 8, comma 3; inoltre, si considerano imprese a partecipazione femminile o giovanile:

a) le imprese individuali di donne o le società di proprietà per almeno il 51 per cento di donne e in cui le donne rappresentano la maggioranza all’interno degli organi di amministrazione;

b) le imprese individuali di proprietà di giovani di età non superiore a trentacinque anni o le società di proprietà per almeno il 51 per cento di giovani di età non superiore a trentacinque anni e in cui i giovani di età non superiore a trentacinque anni rappresentano la maggioranza all’interno degli organi di amministrazione.

3. Per le finalità del comma 1, in relazione alle piccole imprese di nuova costituzione a partecipazione femminile e in conformità all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/2008, possono essere concessi contributi in conto capitale fino al 15 per cento dei seguenti costi, purché sostenuti nei primi cinque anni dalla costituzione dell’impresa:

a) spese legali, amministrative e di consulenza direttamente connesse alla costituzione della piccola impresa;

b) interessi su finanziamenti bancari;

c) spese di affitto di impianti e di apparecchiature di produzione;

d) spese per energia, acqua, riscaldamento;

e) costi inerenti ai contributi previdenziali per figli e familiari, compresi i costi a copertura del congedo parentale.

4. In alternativa ai contributi previsti dal comma 3 possono essere concesse agevolazioni in misura non superiore al 50 per cento delle relative spese ai sensi della normativa dell’Unione europea in materia di aiuti d’importanza minore (de minimis).

5. Per le finalità del comma 1, in relazione alle piccole imprese di nuova costituzione a partecipazione giovanile e nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di aiuti d’importanza minore (de minimis), possono essere concessi contributi in conto capitale fino al 50 per cento dei costi inerenti le spese indicate nel comma 3, purché sostenute nei primi cinque anni dalla costituzione dell’impresa.

6. La Provincia può concedere contributi alle imprese indicate nel comma 1, in conformità all’articolo 26 del regolamento (CE) n. 800/2008, in misura non superiore al 50 per cento delle spese, per l’acquisizione dei servizi:

a) di prima assistenza finalizzati alla valutazione complessiva dell’azienda;

b) rivolti allo sviluppo di un piano strategico per l’avvio della nuova attività, per il subentro nell’attività di famiglia o per la realizzazione di progetti aziendali innovativi compresi lo studio, la progettazione di campagne pubblicitarie, gli strumenti di promozione di marketing operativo, necessari al lancio e posizionamento della nuova impresa, esclusi i costi di produzione o di acquisto di spazi pubblicitari;

c) di analisi della gestione economica e finanziaria dell’azienda;

d) di formazione pre-imprenditoriale;

e) di tutoraggio nella fase di avvio della nuova attività.

7. Alle imprese che presentano entrambi i requisiti previsti dal comma 2, lettere a) e b), le agevolazioni previste dai commi 3, 4 e 6 sono concesse nella misura massima ivi prevista.”"

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