Articolo modificato dall’art. 45, comma 1, della L.P. 27/12/2011, n. 18 e, successivamente, abrogato dall'art. 33, comma 1, della L.P. 06/07/2023, n. 6, così recitava:

"Art. 43 - Disposizioni transitorie

1. A seguito delle modificazioni contenute nel capo I la Giunta provinciale aggiorna la deliberazione prevista dall’articolo 35 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese entro tre mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge; per la prima adozione della predetta deliberazione si applica la procedura prevista dall’articolo 35-bis, comma 2, della legge provinciale sugli incentivi alle imprese, come inserito dall’articolo 32 di questa legge.

2. Fino alla data indicata nella prima deliberazione di attuazione adottata ai sensi del comma 1 le disposizioni della legge provinciale sugli incentivi alle imprese continuano ad applicarsi nel testo vigente prima delle modificazioni apportate da questa legge, fatta eccezione per le modificazioni apportate dagli articoli 9, 10, 12, 13, 14, 16, 31 e 32, che si applicano dalla data di entrata in vigore di questa legge.

3. Alle domande di agevolazione presentate ai sensi della legge provinciale 12 luglio 1993, n. 17 (Servizi alle imprese), prima della data indicata nella prima deliberazione di attuazione adottata ai sensi del comma 1, si applica la legge provinciale n. 17 del 1993 nel testo vigente prima dell’abrogazione disposta dall’articolo 44 di questa legge.

4. Le disposizioni applicabili prima delle date previste dal comma 2 continuano a disciplinare i rapporti sorti e gli impegni di spesa assunti in base ad esse anche dopo le date in questione. A questi impegni si fa fronte con il fondo previsto dall’articolo 34-ter della legge provinciale sugli incentivi alle imprese.

5. Le agevolazioni concesse ai sensi della legge provinciale sugli incentivi alle imprese prima della data di entrata in vigore di questa legge continuano ad essere erogate se sono rispettati gli obblighi previsti dall’articolo 16 nel testo vigente prima delle modificazioni apportate dall’articolo 12 di questa legge.

5-bis. Fino alla data indicata nella deliberazione prevista dall'articolo 24-terdecies della legge provinciale sugli incentivi alle imprese, come inserito dall'articolo 29 di questa legge, continua ad applicarsi l'articolo 62 della legge provinciale sul commercio 2010, ancorché abrogato dall'articolo 44 di questa legge, nonché le relative disposizioni attuative."

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