Articolo abrogato dalla L.P. 30/10/2019, n. 10.

L’articolo 4 così recitava:

“Art. 4 - Modificazioni dell'articolo 4 della legge provinciale sull'agriturismo 2001

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della legge provinciale sull'agriturismo 2001 è inserito il seguente:

"3 bis. Per quanto riguarda le attività previste dall'articolo 2, comma 2, lettera e), il requisito della connessione è soddisfatto se queste attività sono svolte utilizzando i mezzi e i fattori di produzione della propria azienda agricola. Il relativo accertamento è effettuato dalla struttura provinciale competente in materia di agricoltura con le modalità stabilite con regolamento di esecuzione."

2. Nel comma 4 dell'articolo 4 della legge provinciale sull'agriturismo 2001 le parole: "e l'esercizio delle attività ricreative, culturali e didattiche previste dall'articolo 2, comma 2, lettera e)," sono soppresse e le parole: "non sono soggetti" sono sostituite dalle seguenti: "non è soggetto".”

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