Articolo abrogato dall'art. 62, comma 1, della L.P. 28/03/2003, n. 4, così recitava:

“Art. 28 - Modifica all'articolo 1 della legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 28 (Provvedimenti per promuovere e potenziare gli impianti delle cooperative agricole e le opere di miglioramento fondiario)

1. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 28, aggiunto dall'articolo 41 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1, è sostituito dal seguente:

"Al fine di favorire i processi di sviluppo della dimensione e della struttura patrimoniale e finanziaria delle cooperative agricole possono inoltre essere agevolate azioni di potenziamento dell'attività produttiva e commerciale con l'acquisizione da parte delle cooperative medesime di quote di maggioranza in imprese agro-alimentari organizzate in forma di società di capitali. In tali casi la misura massima dei contributi di cui al primo comma è ridotta all'otto per cento."”

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