Comma aggiunto dall’art. 29, comma 2, della L.P. 12/09/2008, n. 16 e, successivamente, abrogato dall'art. 51, comma 1, della L.P. 07/04/2011, n. 7, così recitava:

"1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, la disciplina del capo VII-bis della legge provinciale n. 26 del 1993, ad eccezione dell'articolo 50 sexies, ivi compresi gli articoli da essa richiamati, introdotta da questa legge, può essere applicata dalle amministrazioni aggiudicatrici a decorrere dalla data di entrata in vigore di questo comma, anche per gli interventi per i quali gli strumenti di programmazione di tali amministrazioni già prevedono, a tale data, il ricorso alla finanza di progetto. In tal caso le disposizioni attuative eventualmente necessarie sono stabilite con gli atti di gara."

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