Articolo abrogato dall'art. 51, comma 1, della L.P. 07/04/2011, n. 7, così recitava:

"Art. 65 - Inserimento dell'articolo 50-decies nella legge provinciale n. 26 del 1993

1. Dopo l'articolo 50-novies della legge provinciale n. 26 del 1993 è inserito il seguente:

"Art. 50-decies - Contenuti della domanda di partecipazione.

1. Le domande di partecipazione presentate entro il termine previsto dall'articolo 50-octies, comma 2, devono rispondere alle richieste dell'amministrazione concedente formulate nel bando e contenere, oltre alla documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 35 e 50 novies, comma 2, i seguenti documenti:

a) lo studio di inquadramento territoriale e ambientale;

b) lo studio di fattibilità;

c) il progetto preliminare;

d) lo schema di convenzione;

e) il piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito e iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993, o da una società di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 (Disciplina delle società fiduciarie e di revisione), con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione;

f) le garanzie offerte;

g) la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione;

h) i seguenti elementi, variabili in relazione all'opera da realizzare e alle specificazioni richieste dall'amministrazione concedente:

1) il prezzo;

2) il valore tecnico ed estetico delle opere progettate;

3) il tempo di esecuzione dei lavori;

4) il costo di utilizzazione e di manutenzione;

5) il rendimento;

6) la durata della concessione;

7) le modalità di gestione, nonché il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare all'utenza;

8) ulteriori specifici elementi di valutazione, individuati nel bando in relazione al tipo di lavoro da realizzare.

2. Tutti i documenti menzionati da questo articolo devono essere elaborati in risposta alla documentazione resa pubblica dall'amministrazione concedente al momento della pubblicazione del bando o contenuta nel documento descrittivo previsto dall'articolo 33-bis, comma 5. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, può modificare il numero e la natura degli elementi di cui al comma 1, lettera h), in funzione delle specifiche necessità di una particolare iniziativa da realizzare con il metodo della finanza di progetto; la deliberazione della Giunta provinciale rispetta i principi di cui all'articolo 1-bis."."

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