Articolo aggiunto dalla L.P. 25/07/1988, n. 22 e abrogato dalla L.P. 11/09/1998, n. 10.

L’articolo 99 così recitava:

“Art. 99 - Informazione pubblica

1. Tutti i cittadini hanno diritto ad essere informati tempestivamente delle situazioni di pericolo e di danno alla salubrità dell'aria, delle acque e dell'ambiente naturale.

2. Chiunque può prendere visione ed acquisire copia, presso gli uffici della Provincia, degli atti amministrativi e delle informazioni che riguardano le attività di modificazione dell'assetto del territorio o le attività che possono provocare inquinamento dell'aria, delle acque e del suolo, ferme restando le esigenze di tutela del segreto industriale o commerciale secondo le leggi vigenti.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la Giunta provinciale approva un elenco degli atti amministrativi e delle informazioni che possono essere esaminati o acquisiti in copia ai sensi del comma 2, con indicazione dei servizi e degli uffici presso i quali sono depositati.

4. Il richiedente è tenuto al versamento di un rimborso delle spese vive anche in forma forfettaria, di copia, secondo la tabella approvata con deliberazione dalla Giunta provinciale. Le somme derivanti dal rimborso delle predette spese sono introitate nel bilancio provinciale.

5. I dirigenti dei servizi o uffici interessati sono tenuti a mettere a disposizione del richiedente gli atti e i documenti disponibili per l'esercizio dei diritti di cui ai commi precedenti. Qualora il dirigente ritenga che l'atto o il documento non rientri tra quelli previsti dai commi 2 e 3, informa l'assessore competente nella materia che deciderà in merito.

6. Il servizio protezione ambiente, una volta introdotta la meccanizzazione dell'archiviazione, rilevazione ed elaborazione dei dati concernenti l'inquinamento, cura la pubblicazione di una rassegna semestrale dei principali dati, informazioni e atti, anche normativi, in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, inviandone copia ai Comuni, ai comprensori, alle Unità sanitarie locali ed a chiunque ne faccia richiesta.

7. La Giunta provinciale approva inoltre un elenco di provvedimenti emanati ai sensi del presente testo unico che dovranno essere pubblicati, nel testo integrale o per estratto, o di cui deve essere dato avviso nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.”

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