Comma abrogato dalla L.P. 11/09/1998, n. 10.

Il comma 1 dell’articolo 95 così recitava:

“1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, la Giunta provinciale è autorizzata a provvedere alla localizzazione, alla progettazione ed alla realizzazione di uno o più centro per il trattamento, lo stoccaggio provvisorio, il recupero o lo stoccaggio definitivo di fanghi e di rifiuti speciali, non compresi negli elenchi di cui agli articoli 74, comma 2, e 79, comma 1, e di rifiuti tossici e nocivi, tenendo conto dei principi generali stabiliti dall'articolo 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.”

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