Articolo aggiunto dalla L.P. 11/09/1998, n. 10, e abrogato dalla L.P. 15/12/2004, n. 10.

L’articolo 72-bis così recitava:

Art. 72-bis - Incentivazioni per la gestione sperimentale di un impianto di pirolisi.

1. Qualora, in attuazione del piano provinciale di smaltimento dei rifiuti e del piano straordinario di opere pubbliche di cui al capo I della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, la Giunta provinciale disponga la delega per la realizzazione e la gestione dell'impianto sperimentale di pirolisi ai sensi dell'articolo 72, la Giunta medesima può disporre l'assunzione parziale a carico del bilancio provinciale delle spese correnti di esercizio per la durata della sperimentazione, in misura non superiore a lire duecento per chilogrammo di rifiuto trattato nel predetto impianto. Le modalità di assunzione e la determinazione delle predette spese sono stabilite dal provvedimento di delega di cui all'articolo 72.”

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