Articolo abrogato dall'art. 13, comma 1, del D. Pres. P. 16/08/2022, n. 11-68/Leg., così recitava:

"Art. 12 - Marchio

1. Ai sensi dell’articolo 86, comma 5, della legge provinciale n. 1 del 2008, la Giunta provinciale definisce, con deliberazione, i requisiti del marchio provinciale volto a valorizzare gli edifici che rispettino standard elevati di carattere energetico e di sostenibilità ambientale. La medesima deliberazione contiene la descrizione del marchio e la definizione del relativo logo e delle sue dimensioni, determinando anche eventuali modalità di utilizzazione congiunta del marchio con gli attestati di certificazione o con la targa.

2. Il marchio è riconosciuto dall’Agenzia provinciale per l’energia - direttamente o tramite gli organismi di cui all’articolo 7, su richiesta del soggetto interessato secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 1.

3. L’Agenzia opera osservando criteri di attribuzione e di controllo trasparenti e imparziali. Il marchio può essere revocato dall’Agenzia ove sia accertato il mancato rispetto dei requisiti stabiliti ai sensi del comma 1."

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