Il presente articolo si intende abrogato in seguito alla modifica apportata dal D.P.P. 29 marzo 2006, n. 5-58/Leg. che ha sostituito l'intero capo IV, così recitava:

“Art. 25 (Lavorazione dei prodotti presso l'azienda agrituristica) — 1. La lavorazione dei prodotti di prevalente provenienza aziendale presso l'azienda agrituristica è effettuata nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni del presente regolamento.

2. Presso l'azienda agrituristica è ammessa la lavorazione di prodotti alimentari quali:

a) prodotti a base di carni, quali insaccati, salumi freschi e stagionati, altri prodotti della gastronomia a base di carne, paste alimentari farcite destinate al consumatore;

b) prodotti a base di pesce e di molluschi;

c) prodotti lattiero-caseari;

d) conserve vegetali;

e) confetture e marmellate;

f) prodotti apistici;

g) pasta alimentare fresca;

h) prodotti da forno o di panificazione;

i) frutta sciroppata, cotta, candita.

3. La lavorazione si svolge in locali autorizzati ai sensi della legge n. 283 del 1962, dotati almeno di:

a) pavimento lavabile e disinfettabile con idoneo sistema per l'allontanamento e scarico delle acque di lavaggio;

b) pareti lavabili e disinfettabili fino a 2 metri di altezza;

c) soffitto che non permetta l'attecchimento di muffe e caduta di polveri;

d) sufficiente areazione ed illuminazione, naturali o artificiali;

e) dispositivi di protezione contro l'ingresso di insetti e roditori;

f) un servizio igienico; è ammesso l'utilizzo del servizio igienico dell'abitazione privata dell'operatore agricolo, qualora esistente, purché facilmente raggiungibile e dotato di appendiabiti da lavoro, di acqua fredda e calda, nonché di dispositivi igienici per lavare, disinfettare e asciugare le mani;

g) un locale adibito a spogliatoio; è ammesso l'utilizzo dello spogliatoio dell'azienda agrituristica ove esistente, ovvero quello dell'abitazione privata dell'operatore agricolo qualora non sia impiegato personale esterno al suo nucleo familiare.

4. Nel locale di lavorazione, purché sufficientemente ampio, possono essere svolte contemporaneamente più lavorazioni di diversi prodotti alimentari e trovare posto, in armadio apposito, il materiale di imballaggio ed altri materiali necessari allo svolgimento delle attività contemplate dal presente articolo.

5. I locali ove si svolge la lavorazione possono coincidere con la cucina dell'azienda agrituristica, previa verifica della sua idoneità in riferimento alla quantità di prodotto trasformato ed al suo processo tecnologico, alla natura dei rischi connessi nonché all'eventuale stagionalità delle lavorazioni. In tal caso la lavorazione ha ad oggetto esclusivamente i prodotti alimentari all'uopo individuati nell'autorizzazione sanitaria. La lavorazione di una categoria alimentare deve altresì avvenire separatamente sia dalla lavorazione di diversa categoria alimentare sia dalla preparazione e dalla cottura dei pasti, delle degustazioni e della prima colazione destinati agli ospiti dell'azienda agrituristica.

6. Nei locali di lavorazione, ad esclusione del locale cucina, può essere effettuata la vendita diretta dei prodotti aziendali, purché lo spazio di vendita sia allestito in modo da impedire l'accesso della clientela agli spazi destinati alla lavorazione dei prodotti.

7. L'inizio e la conclusione delle operazioni di lavorazione sono accompagnate dalla pulizia, dal lavaggio e dalla disinfezione delle superfici e delle attrezzature impiegate.”

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