Articoli abrogati dalla L.P. Bolzano 13/11/2009, n. 10.

Gli articoli 14, 15, 16, 17 così recitavano:

“Art. 14

1. Il titolare dell'autorizzazione o concessione versa annualmente al comune sul cui territorio è ubicata l'attività estrattiva un onere di coltivazione a titolo di indennizzo per i disagi derivanti dall'attività estrattiva. L'ammontare dell'onere è determinato con regolamento di esecuzione, tenuto conto del tipo e della qualità di materiale estratto.

Art. 15

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato a norma delle vigenti leggi, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:

a) da euro 3.200 a euro 25.000 per chi intraprende lavori di coltivazione senza la prescritta autorizzazione o concessione;

b) da euro 500 a euro 5.000 per chi non ottempera alle singole prescrizioni del disciplinare relativo all'autorizzazione o alla concessione.

Art. 16

1. Il controllo sull'osservanza delle norme della presente legge è affidato a funzionari dell'amministrazione provinciale appositamente incaricati, agli organi di polizia mineraria, polizia forestale e polizia locale.

2. Possono procedere all'accertamento delle infrazioni alla presente legge gli organi di sicurezza pubblica, su richiesta del Presidente della Provincia, nonché gli organi di polizia mineraria, polizia forestale e polizia locale, nonché i funzionari dell'amministrazione provinciale, a tal fine autorizzati dal Presidente della Provincia.

3. Il personale incaricato di vigilare sull'osservanza della presente legge può accedere in qualsiasi momento alle aree interessate e procedere alle rilevazioni occorrenti e a tutti gli altri controlli necessari.

Art. 17

1. In deroga all’articolo 2, comma 3, qualora il parere di cui all’articolo 4, comma 2-bis, sia positivo, la Giunta provinciale può autorizzare, in casi di particolare urgenza e soltanto per la durata di validità dell’attuale Piano provinciale, approvato con delibera della Giunta provinciale n. 465 del 21 febbraio 2005,nuove cave e ampliamenti di cave esistenti fino aduna cubatura di 100.000 metri cubi. 2. Le cave e torbiere autorizzate e non previste nel Piano provinciale possono essere coltivate fino alla scadenza naturale dell'autorizzazione, la quale può essere prorogata ai sensi dell'articolo 6, comma 5.”

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