Articolo modificato dall'art. 2, comma 1, della L.P. 26/07/2002, n. 11; dall’art. 20, comma 2, della L.P. 19/07/2013, n. 11.

La Sent. Corte Cost. 04/07/2014, n. 190 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 20, comma 2, della L.P. 19/07/2013, n. 11, limitatamente alle parole «sede legale e redazione principale ed operativa nel territorio provinciale».

In seguito, il presente articolo è stato sostituito dall'art. 4, comma 1, della L.P. 29/09/2015, n. 13 e, successivamente, dall’art. 1, comma 1, della L.P. 30/05/2022, n. 4.

Dalla redazione

  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

La determinazione del canone di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Finanza pubblica
  • Leggi e manovre finanziarie

La Legge di bilancio 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Durata del contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino